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Corte VI

F-5680/2020

 

 

 

 

 

Sentenza del 20 gennaio 2022  

Composizione

 

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Regula Schenker Senn, Gregor Chatton,

cancelliere Dario Quirici.

 

 

 

Parti

 

1. A._______,

2. B._______,

rappresentata da A._______,

...,

...,

entrambe patrocinate dall'avv. Edy Meli,

Studio legale e notarile Marcellini - Galliani, Via P. Lucchini 2, casella postale 6148,

6901 Lugano,

ricorrenti,

 

 

 

contro

 

 

Segreteria di Stato della migrazione SEM,

Quellenweg 6,

3003 Berna,  

autorità inferiore.

 

 

 

 

Oggetto

 

Ricongiungimento familiare.

 

 


Fatti:

A. 
Il ... ottobre 2009, A._______ (la ricorrente madre), cittadina brasiliana nata nel ..., attiva come parrucchiera, ha raggiunto in Svizzera suo marito, un cittadino italiano titolare di un permesso di domicilio "C" UE/AELS, ottenendo un permesso di dimora "B" UE/AELS.

La ricorrente è la madre di B._______ (la ricorrente figlia), avuta il ... 2005 dal suo ex marito brasiliano, la quale ha quindi vissuto presso la sua nonna paterna in Brasile.      

B. 
Il 30 settembre 2013, mediante decreto d'accusa, il Ministero pubblico del Canton Ticino (MPCT) ha condannato il marito della ricorrente madre ad una pena pecuniaria di sedici aliquote giornaliere, con la condizionale, per lesioni semplici a lei inflitte, nonché ad una multa di fr. 200.-.  

C. 
Il 25 novembre 2015, la ricorrente madre, che viveva di fatto separata da suo marito ed aveva un nuovo compagno, ha ottenuto un permesso di domicilio "C" UE/AELS.  

D. 
Il 14 dicembre 2017, la nonna paterna della ricorrente figlia è deceduta in Brasile all'età di cinquantasei anni per malattia.  

E. 
Il 24 marzo 2018, la ricorrente madre ha comprato, diventandone unica proprietaria, un salone di parrucchiera nella regione di ....

Il 23 agosto 2018, la ricorrente madre e il suo ex marito brasiliano hanno chiesto al "Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo" (TJSP) di omologare il loro accordo concernente l'attribuzione alla ricorrente madre dell'autorità parentale esclusiva ("guarda unilateral") sulla loro figlia.  

Il 22 ottobre 2018, mediante sentenza, il TJSP ha omologato l'accordo sottopostogli, conferendo alla ricorrente madre l'autorità parentale esclusiva.

F. 
Il 16 gennaio 2019, la ricorrente madre ha preso in affitto, con il suo nuovo compagno, un appartamento di tre locali a ....

Il 10 aprile 2019, la ricorrente figlia ha depositato una richiesta di visto di lunga durata (visto D) presso il Consolato generale di Svizzera (CGS) a São Paulo.  

Il 29 luglio 2019, la ricorrente madre ha fatto pervenire all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) una domanda di ricongiungimento familiare, precisando in particolare che il suo ex marito "si era opposto in modo assoluto a qualunque trasferimento o viaggio in Svizzera" della loro figlia, e che "attualmente [quest'ultima] viene sballottata dalle zie e parenti vari, che oltre tutto abitano in posizioni geografiche poco raccomandabili (favelas)" (cfr. incarto della Segreteria di Stato della migrazione/SEM, pagg. 78 e 79).  

G. 
Il 27 agosto 2019, l'UMCT ha comunicato alla ricorrente madre di essere d'accordo di concedere un permesso di dimora a sua figlia in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; casi personali particolarmente gravi), trasmettendo il suo incarto alla SEM per approvazione.   

H. 
Il 29 novembre 2019, annullando e sostituendo il proprio scritto del 27 agosto 2019 in seguito ad uno scambio di opinioni con la SEM, l'UMCT ha informato la ricorrente di essere favorevole al rilascio di un permesso di dimora a sua figlia in base agli artt. 43 e 47 cpv. 4 LStrI (gravi motivi familiari), inoltrando il suo incarto alla stessa SEM per approvazione.    

I. 
Il 5 dicembre 2019, la SEM ha manifestato alla ricorrente la sua intenzione di rifiutarsi di approvare la proposta cantonale, pretendendo, da un lato, che la domanda di ricongiungimento familiare fosse tardiva, e, dall'altro lato, che non sussistessero nemmeno gravi motivi familiari per ammetterla. La SEM ha prefisso alla ricorrente un termine fino al 31 gennaio 2020 per esprimersi in proposito.

J. 
Il 29 gennaio 2020, per il tramite del loro legale, le ricorrenti hanno preso posizione sullo scritto della SEM, allegandovi in documenti A a U (cfr. incarto SEM, pagg. 266 a 274 [non tutte le pagine sono numerate]).

In sostanza, le ricorrenti hanno osservato, in un primo tempo, di avere diritto al ricongiungimento in quanto la ricorrente madre è titolare di un permesso di domicilio, e di avere inoltre rispettato il termine di un anno dell'art. 47 cpv. 3 lett. b LStrI, argomentando che esso va calcolato a partire dall'ottenimento dell'autorità parentale tramite la decisione del TJSP, ossia "dall'insorgenza, nel senso dell'effettività, esclusività e conseguente possibilità di esercizio del - legame familiare - con [sua] figlia" (osservazioni, § 1.4). In un secondo tempo, nell'ipotesi in cui la SEM negasse il rispetto del termine di un anno, le ricorrenti hanno fatto valere l'esistenza di gravi motivi familiari per ottenere il ricongiungimento in base all'art. 47 cpv. 4 LStrI, riferendosi al decesso della nonna paterna della ricorrente figlia e al "disinteresse concreto di suo padre" (osservazioni, § 2.1). Più in particolare, le ricorrenti sottolineano che la ricorrente madre "si è adoperata in tutti i modi a lei possibili per migliorare la propria situazione in Svizzera e contemporaneamente, nell'attesa, garantire la miglior cura possibile alla figlia (ottenendo la custodia esclusiva, trovandole una nuova scuola e una amica che potesse occuparsene temporaneamente)", e aggiungono che la ricorrente figlia non è ancora prossima alla maggiore età, ha imparato l'italiano, ha dei buoni risultati scolastici nonché la volontà di riuscire, da cui l'interesse attuale a ricongiungersi con sua madre (osservazioni, §§ 2.2 a 2.4). Alle loro osservazioni le ricorrenti hanno allegato i documenti A a U, i quali saranno vagliati, per quanto necessario, in prosieguo.  

K. 
Il 14 ottobre 2020, dopo essere stata sollecitata dalla ricorrente madre a tre riprese, la SEM si è rifiutata di autorizzare la ricorrente figlia ad entrare in Svizzera e di approvare il rilascio a suo favore di un permesso di dimora per ricongiungimento familiare differito da parte del Canton Ticino.  

In sunto, la SEM considera che le ricorrenti hanno lasciato decorrere entrambi i termini dell'art. 47 cpv. 3 lett. b LStrI, rilevando che quello di un anno "non è un termine supplementare a quello di cinque anni [...], ma corrisponde a una riduzione del termine di cinque anni" (decisione, pag. 4). La SEM aggiunge che "il fatto che l'autorità parentale o l'affidamento a favore del genitore che richiede il ricongiungimento familiare sia una condizione per lo stesso non implica che i termini non decorrano prima che tale condizione sia adempiuta" (decisione, pag. 5). Partendo da questi presupposti, la SEM analizza quindi la fattispecie con riferimento alla nozione di gravi motivi familiari ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 LStrI. In proposito, una volta constatato che la ricorrente figlia vive separata da sua madre da oltre dieci anni e che, dopo il decesso della sua nonna paterna, ha conosciuto "una certa instabilità nell'evoluzione della [sua] situazione", la SEM sostiene che "non appare escluso che l'attuale situazione possa considerarsi stabile, né si può considerare accertato che il [suo] benessere possa venir assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera" (decisione, pag. 6). In quest'ottica la SEM nega che "la presa a carico dell'interessata in patria non possa essere garantita da altri familiari", sottolineando che "l'eventuale impossibilità di una presa a carico da parte [di due zii paterni in Brasile] non è stata né allegata, né tantomeno dimostrata" (decisione, pag. 6). La SEM continua ad affermare che "l'interessata ha raggiunto un'età che non impone più una cura assidua", e che "l'eventualità di un trasferimento in Svizzera dell'interessata non si è imposto come prima/unica soluzione, in quanto è trascorso un anno e mezzo dal decesso della nonna paterna al momento del deposito della domanda del visto" (decisione, pag. 6). La SEM conclude dunque che non esistono gravi motivi familiari per autorizzare il ricongiungimento familiare. Anche sotto il profilo all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come pure dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF), la SEM considera che le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora alla ricorrente figlia non siano soddisfatte (decisione, pagg. 7 e 8).

L. 
Il 13 novembre 2020, rappresentate dal loro legale, le ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, in via principale, di constatare la tempestività della domanda di ricongiungimento familiare e di concedere alla ricorrente figlia l'autorizzazione d'entrata in Svizzera e il permesso di dimora per il ricongiungimento familiare, oppure, in via subordinata, di accertare l'esistenza di gravi motivi familiari e accordare alla ricorrente figlia l'autorizzazione d'entrata e il permesso di dimora per il ricongiungimento familiare. All'impugnativa le ricorrenti hanno allegato i documenti 1 a 8, di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Riguardo al termine annuale per proporre la domanda di ricongiungimento familiare, le ricorrenti, riprendendo il contenuto delle loro osservazioni del 29 gennaio 2020 (cfr. consid. J), rimproverano alla SEM, "laddove conclude che l'affidamento o l'autorità parentale esclusiva non implica inizio della decorrenza del termine per la richiesta", di farlo "apoditticamente e senza indicarne il motivo o la ragione di tale affermazione", spiegando che "di fatto, tale conclusione implica che un genitore che non ha la custodia o l'autorità parentale esclusiva fin dalla sua entrata in Svizzera, non potrà chiedere il ricongiungimento se il motivo che permette di ottenerla non interviene nei termini indicati dall'art. 47, ovvero se l'altro genitore vi si oppone" (ricorso, § 3.3). Le ricorrenti aggiungono che "è di meridiana evidenza che se l'autorità parentale o la custodia non sono esclusive, il genitore richiedente non può procedere senza il consenso dell'altro genitore, se non incorrendo, [...], in una infrazione di rilevanza penale", e che "il legame familiare cui si riferisce [l'art. 47 cpv. 3 lett. a], debba avere tutte le caratteristiche per permettere la domanda di ricongiungimento in ossequio dell'intera legislazione (svizzera e estera) in materia di minori" (ricorso, § 3.3).

Anche in relazione alla questione dei gravi motivi familiari, le ricorrenti riproducono il contenuto delle loro osservazioni alla SEM, completandone diversi punti. Innanzitutto, le ricorrenti qualificano di "prova diabolica" l'esigenza, secondo la SEM disattesa, di comprovare che gli zii paterni di sua figlia non possono occuparsi di lei (ricorso, § 4.2). Le ricorrenti continuano ad argomentare che, contrariamente a quanto pretende la SEM, l'età adolescente della ricorrente figlia "richiede la presenza di figure di riferimento stabili e certe", e che "solo la madre, attualmente, è in grado di svolgere tale ruolo (che le compete ora a titolo esclusivo)" (ricorso, § 4.2). Le ricorrenti considerano inoltre che il decesso della nonna paterna ha reso precaria la situazione della ricorrente figlia in Brasile, "al punto da indurre le competenti autorità brasiliane a determinare l'autorità parentale e la custodia esclusiva alla madre (domiciliata in Svizzera)" (ricorso, § 4.3). Per quanto concerne il periodo della loro separazione di una "decina di anni", le ricorrenti rilevano che la ricorrente madre è stata indotta a lasciare il Brasile dopo avere "subito una rapina nel negozio di parrucchiere che gestiva" ed essere "stata minacciata di morte se avesse avvisato la polizia", come pure per "ulteriori circostanze intervenute successivamente", tra cui "la rottura definitiva con il marito in Brasile", ma che non ha mai interrotto il rapporto con sua figlia, né sul piano affettivo né su quello economico (ricorso, § 4.4). In quest'ottica le ricorrenti sottolineano che, dopo il decesso della nonna paterna, la ricorrente madre ha fatto in modo di ottenere l'autorità parentale esclusiva entro un anno (ricorso, § 4.5).    

M. 
Il 26 novembre 2020, l'UMCT ha informato la ricorrente madre che, siccome "a contare da luglio 2015 non vive più con suo marito [...], grazie al quale ha ottenuto l'attuale permesso di domicilio C UE/AELS", lo scopo originario del suo soggiorno in Svizzera, che aveva giustificato il rilascio di un permesso di domicilio "C" UE/AELS, era venuto meno, ma che "le condizioni per il mantenimento di un permesso di domicilio C ordinario in ambito LStrI sono adempiute".   

N.     
Il 2 dicembre 2020, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato le ricorrenti a versare, entro il 18 gennaio 2021, un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.-, ciò che è avvenuto puntualmente.

O. 
Il 9 dicembre 2020, le ricorrenti hanno comunicato a questo Tribunale che la ricorrente figlia aveva ottenuto un lasciapassare per più entrate dal CGS, valido dal 4 dicembre 2020 al 3 marzo 2021, e che era giunta in Svizzera il medesimo 9 dicembre per trascorrere le vacanze scolastiche con sua madre. Le ricorrenti hanno ventilato la possibilità, se del caso, di organizzare un'audizione della ricorrente figlia.  

P. 
Il 10 febbraio 2021, le ricorrenti hanno fatto pervenire a questo Tribunale un certificato attestante che le conoscenze di italiano della ricorrente figlia corrispondono al livello CEFR A2+.

Q. 
Il 15 febbraio 2021, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso. Rinviando a quanto esposto nella decisione impugnata, la SEM ribadisce che il termine annuale dell'art. 47 cpv. 1 LStrI "non è un termine supplementare a quello di cinque anni [...], ma corrisponde a una riduzione del termine di cinque anni", da cui la valutazione della fattispecie come richiesta di ricongiungimento familiare differito.  

R. 
L'11 marzo 2021, invitate da questo Tribunale, le ricorrenti hanno replicato. Riaffermando integralmente gli argomenti e le conclusioni da loro esposti nel corso della procedura davanti alla SEM e della presente procedura, le ricorrenti precisano che il conferimento dell'autorità parentale esclusiva a favore della ricorrente madre, nonostante viva in Svizzera, è la "conferma dell'assenza di legami di parentela adeguati in Brasile".  

S. 
Il 20 aprile 2021, le ricorrenti hanno trasmesso a questo Tribunale un attestato medico del dott. C._______, psichiatra e psicoterapeuta in Ticino, del 15 aprile 2021, in cui è riportato, in particolare, che la ricorrente figlia dimostra "una rilevante sofferenza [...] per il fatto che vive separata dalla sua madre", nonché una dichiarazione non datata in portoghese, con traduzione italiana, di D._______ (ADC), che ospita a casa sua la ricorrente figlia in Brasile, facente stato di "problemi psicologici [...], di depressione e ansia" di quest'ultima a causa della separazione dalla madre.

T. 
Il 17 giugno 2021, le ricorrenti si sono rivolte a questo Tribunale per sapere se fosse "ragionevole attendersi una decisione prima della fine del mese di luglio".  

Il 23 giugno 2021, su invito di questo Tribunale, la SEM ha duplicato, limitandosi a chiedere di respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata.

il 24 giugno 2021, questo Tribunale ha informato le ricorrenti che il loro ricorso sarebbe stato evaso secondo l'ordine di priorità delle procedure pendenti.

U. 
Il 10 novembre 2021, questo Tribunale ha sottoposto alle ricorrenti cinque domande vertenti sull'attribuzione dell'autorità parentale, sul rapporto della ricorrente figlia con suo padre e sulla presenza o meno di altri parenti in Brasile, fissando loro un termine fino al 25 novembre per inoltrare le risposte documentate, con la comminatoria che, in caso contrario, la causa sarebbe stata trattata in base allo stato attuale dell'incarto.  

V. 
Il 22 novembre 2021, le ricorrenti hanno presentato le loro risposte, corredate di una fattura relativa ad un soggiorno della ricorrente madre in albergo a São Paulo dal 2 agosto al 1° settembre 2021, e di uno scritto in portoghese della ricorrente figlia, del 18 novembre 2021, nonché, già all'incarto, dello scritto in portoghese di E._______ (DSL), del 20 dicembre 2019 (doc. O), sorella della defunta nonna paterna della ricorrente figlia, della traduzione in italiano dello scritto in portoghese di ADC, del 26 dicembre 2019 (doc. P), come pure di quattro altri documenti.  

Riguardo all'autorità parentale, la ricorrente madre ha rivelato che, "sebbene [...] abbia sempre definito [il padre della ricorrente figlia] quale primo marito, tra noi non c'era stato un matrimonio formale; quindi non c'è stato neppure un divorzio. Presumo che l'autorità parentale fosse inizialmente e per un primo periodo congiunta in quanto entrambi eravamo i genitori". La ricorrente madre ha puntualizzato che, dopo il decesso della nonna paterna, "era intenzionata e desiderosa di potersi occupare finalmente della figlia. Il padre invece, [...], avendo altre famiglie [sic], non era intenzionato ad occuparsene", aggiungendo, da un lato, di non sapere dove egli "abiti attualmente" e di non avere "i suoi recapiti", e, dall'altro lato, che egli, secondo quanto riferito da uno dei suoi figli alla ricorrente figlia, avrebbe "lasciato non solo la città ma anche lo stato di San Paolo". La ricorrente madre ha pure riferito che il padre ha due fratelli, di cui uno "si era trasferito in Portogallo e non mi risulta sia rientrato; in realtà non ho mai avuto contatti con lui", mentre l'altro dovrebbe trovarsi da qualche parte a São Paulo. La ricorrente madre ha per finire comunicato che "i [suoi] fratelli e le [sue] sorelle [...] abitano, con le rispettive famiglie, in campagna e nello stato di Bahia (i cui confini si trovano ad almeno 1'000 km in linea d'aria, 1'500 di percorso stradale, a nord di San Paolo. Con loro non ho particolari contatti da quando [...] ha lasciato [...] lo stato di Bahia per scendere a San Paolo al fine di migliorare la propria esistenza. Non conoscono [sua figlia] (alcuni l'hanno vista una volta, quando [...] aveva tre anni)".  

W. 
Il 25 novembre 2021, le ricorrenti hanno trasmesso una traduzione in italiano dello scritto del 18 novembre 2021 (consid. V), nella quale la ricorrente figlia afferma, in particolare, che suo padre "se n'è andato da San Paolo quasi due settimane fa, senza dare alcun tipo di spiegazione [...]. Vivo con una persona con cui non ho alcun legame, praticamente uno sconosciuto, da due anni e mio padre è venuto a trovarmi solo quattro volte. Adesso spero di poter avere almeno mia madre accanto [...]".  

Diritto:

1.   

1.1  Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF

La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 14 ottobre 2020, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Trattandosi di una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera e il rilascio di un permesso di dimora al fine del ricongiungimento familiare, questo Tribunale è competente a giudicare la causa in quanto autorità di grado precedente al Tribunale federale, e ciò nella misura in cui esiste un diritto potenziale all'ottenimento del detto permesso di dimora (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifre 1 e 2 a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2  Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).

In concreto, le ricorrenti, destinatarie della decisione impugnata, hanno adito questo Tribunale in modo tempestivo e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo spese richiesto, per cui il loro ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio. 

2. 
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA).

Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

3. 
La controversia verte sul rifiuto della SEM di approvare la proposta dell'UMCT, del 29 novembre 2019, di concedere alla ricorrente figlia un permesso di dimora "B" al fine del ricongiungimento familiare con sua madre in base agli artt. 43 e 47 cpv. 4 LStrI (gravi motivi familiari).     

La SEM considera, da un lato, che la domanda di ricongiungimento familiare sia tardiva e, dall'altro lato, che non sussistano gravi motivi familiari per autorizzare il ricongiungimento. In disaccordo con la SEM, le ricorrenti pretendono che la loro domanda sia tempestiva (conclusione principale), e che, ad ogni modo, possano fondatamente invocare gravi motivi familiari (conclusione subordinata).         

4. 
Si tratta innanzitutto di determinare il diritto applicabile ratione temporis alla presente fattispecie.

La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che disciplina l'entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera, e ciò in assenza di altre disposizioni del diritto federale o di trattati internazionali conclusi dalla Svizzera, è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2018 3171), non soltanto parzialmente modificata, ma anche ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Parallelamente è stata modificata, pure a decorrere dal 1° gennaio 2019 (RU 2018 3173), l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201).

In concreto, la domanda di ricongiungimento familiare è stata depositata il 29 luglio 2019, per cui sono applicabili la LStrI e l'OASA nelle loro versioni in vigore dal 1° gennaio 2019 (cfr., per maggiori dettagli, la sentenza TAF F-2730/2020 del 22 settembre 2021 consid. 3).

5. 
I Cantoni sono competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di dimora, salvo nei casi soggetti all'approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv. 1 e 99 LStrI, in combinato disposto con l'art. 85 cpv. 1 OASA; cfr. anche l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione [OA-DFGP, RS 142.201.1]). In particolare, è sottoposto all'approvazione della SEM il rilascio del permesso di dimora dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli artt. 47 LStrI e 73 OASA (cfr. art. 6 lett. a OA-DFGP), come inteso in concreto dall'UMCT (cfr. consid. H).

La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo oppure vincolarla a condizioni ed oneri; essa nega l'approvazione per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OASA). In questo senso, né la SEM né, tantomeno, questo Tribunale sono vincolati dalla proposta dell'autorità cantonale, e possono dunque discostarsi dall'apprezzamento della situazione effettuato da quest'ultima (cfr. la sentenza TAF F-384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 3.2).   

6.   

6.1  Secondo l'art. 43 cpv. 1 LStrI, il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di diciotto anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: (a) coabitano con lui; (b) dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni; (c) non dipendono dall'aiuto sociale; (d) sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (eccezioni: art. 43 cpv. 2 e 3 LStrI); e (e) lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.

Il diritto al ricongiungimento familiare si estingue se è invocato in modo abusivo, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStrI o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno (art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI).

6.2  In virtù dell'art. 47 cpv. 1 LStrI, il diritto al ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro cinque anni, a meno che i figli abbiano più di dodici anni, nel qual caso il termine si riduce a dodici mesi.

L'art. 47 cpv. 3 LStrI stabilisce che il termine decorre: (a) dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero; (b) con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.

Il limite d'età e i termini dell'art. 47 LStrI sono finalizzati, da un lato, a consentire un'integrazione precoce dei figli e ad offrire loro una formazione scolastica in Svizzera il può completa possibile, e, dall'altro lato, a regolare l'afflusso di cittadini stranieri, contrastando le domande di congiungimento presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a garantire a quest'ultimo un avvenire professionale piuttosto che il godimento della vita familiare. Questi compiti di natura pubblica sono legittimi e compatibili con la CEDU (cfr., segnatamente, le sentenze del Tribunale federale 2C_1172/2016 del 26 luglio 2017 consid. 4.2.2 con i numerosi riferimenti giurisprudenziali, nonché 2C_421/2015 del 31 agosto 2015 consid. 3.1).  

6.3  L'art. 73 cpv. 1 OASA prevede che la domanda per il ricongiungimento familiare con il coniuge straniero e i figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai dodici anni va presentata entro dodici mesi. L'art. 73 cpv. 2 OASA precisa che questi termini decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare.

Adottando l'art. 73 OASA, il Consiglio federale ha trasposto il contenuto dell'art. 43 LStrI, che si rapporta agli stranieri titolari di un permesso di domicilio, agli stranieri detentori di un permesso di dimora (cfr., per maggiori dettagli, la DTF 137 II 393 consid. 3.3).  

6.4  L'età del figlio o della figlia al momento dell'inoltro della domanda di ricongiungimento familiare è determinante per statuire sul diritto (materiale) al ricongiungimento (DTF 136 II 497 consid. 3.4 [regesto in italiano]).

Gli stranieri che hanno presentato senza successo una prima domanda di ricongiungimento familiare allorché non fruivano di alcun diritto in proposito (permesso di dimora) possono, quando sorge detto diritto (permesso di domicilio), formulare una nuova domanda per quanto la prima sia stata depositata nei termini previsti dall'art. 47 LStrI (art. 73 OASA), e che la seconda sia introdotta negli stessi termini a contare dal momento in cui nasce il diritto al ricongiungimento (DTF 137 II 393 consid. 3.3 [regesto in italiano]).  

6.5  Il genitore che chiede un permesso di dimora per suo figlio o sua figlia ai fini del ricongiungimento familiare deve disporre, in modo esclusivo ("seul"), dell'autorità parentale, anche se questa esigenza non risulta dall'art. 43 LStrI. Esiste infatti il rischio che il genitore residente in Svizzera utilizzi questa disposizione per far venire presso di lui suo figlio o sua figlia, pur non avendo l'autorità parentale o, in caso di autorità parentale congiunta, privando praticamente l'altro genitore della possibilità di intrattenere dei contatti con loro. Ora, il ricongiungimento familiare deve essere attuato conformemente alle norme del diritto civile disciplinanti i rapporti tra genitori e figli, e spetta alle autorità competenti in materia di diritto degli stranieri verificare che così sia (DTF 136 II 78 consid. 4.8).  

In caso di nuova attribuzione dell'autorità parentale i termini per presentare una domanda di ricongiungimento familiare non cominciano, in linea di principio ("grundsätzlich"), a decorrere di nuovo. Questa prassi discende anche dalla riflessione che una lunga separazione, volontaria, da un membro della famiglia ("eine freiwillige gewählte längere Trennung") esprime un disinteresse a condurre una vita di famiglia (in comune) nello stesso luogo ("Desinteresse an einem ortsgebundenen [gemeinsamen] Familienleben"). Il fatto che, secondo la giurisprudenza (DTF 136 II 78 consid. 4.8), il genitore che chiede il ricongiungimento debba avere l'autorità parentale esclusiva, non permette di concludere, in modo generale ("generell"), che i detti termini inizino a decorrere solo con ("erst mit") il conferimento esclusivo dell'autorità parentale. Spetta infatti ai genitori regolare appropriatamente ("sachgerechte Regelung") l'esercizio dell'autorità parentale quando uno dei due lascia il paese. Se il genitore trasferitosi all'estero accetta con consapevolezza ("bewusst"), senza motivi fondati ("ohne triftige Gründe") e conoscendo i termini per chiedere il ricongiungimento ("in Kenntnis der Nachzugsfristen"), di veder crescere suo figlio o sua figlia nel paese che ha lasciato, per poi chiedere, poco prima della loro maggior età ("erst kurz vor Erreichen der Mündigkeit"), il ricongiungimento familiare, non può invocare l'esistenza di validi motivi che giustifichino un nuovo inizio del decorso dei relativi termini ("[...], bestehen keine triftigen Gründe für ein neues Einsetzen des Fristenlaufes"; sentenza del Tribunale federale 2C_493/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 2.5.5).

Si deve ancora aggiungere che, allo scopo di salvaguardare i termini, la giurisprudenza esige che la domanda di ricongiungimento familiare venga depositata indipendentemente dalle sue prospettive di successo (cfr.   Marc Spescha, in: Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck [editori], Migrationsrecht - Kommentar, 5a ed., 2019, art. 47 LStrI, n. 8, pag. 227, in cui è fatto riferimento alla sentenza del Tribunale federale 2C_1154/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.3 e 2.4.1).

7. 
In concreto è utile suddividere la fattispecie in due periodi approssimativi: quello che si protrae dall'ottobre 2009 (permesso di dimora della ricorrente madre) al novembre 2015 (permesso di domicilio della ricorrente madre), e quello successivo, specialmente il lasso di tempo dall'ottobre 2018 (autorità parentale esclusiva alla ricorrente madre) al luglio 2019 (domanda di ricongiungimento familiare).  

7.1  Nel corso del primo periodo, come indicato, la ricorrente madre si è procurata un permesso di dimora nell'ottobre 2009. A quell'epoca sua figlia aveva quattro anni, cosicché la ricorrente madre disponeva del termine di cinque anni dell'art. 47 cpv. 2 lett. LStrI (art. 73 OASA), ossia fino ad ottobre 2014, per chiedere il ricongiungimento familiare. Nondimeno, la ricorrente madre non si è adoperata in nessun modo per usufruire di questa possibilità, e il susseguente ottenimento di un permesso di domicilio nel novembre 2015 non ha pertanto fatto rinascere il termine in questione (DTF 137 II 393 consid. 3.3). Questa constatazione, che si ritrova anche nella decisione impugnata (pagg. 4 e 5), non è contestata dalle ricorrenti, ed è dunque pacifica.      

7.2  Per quanto concerne il secondo periodo, le ricorrenti si focalizzano su due fatti, ossia il compimento dei dodici anni della ricorrente figlia, il 24 agosto 2017, e l'ottenimento dell'autorità parentale esclusiva da parte della ricorrente madre, il 22 ottobre 2018. Riferendosi a queste due date, esse sostengono che il termine di dodici mesi per chiedere il ricongiungimento familiare, secondo l'art. 47 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b LStrI (art. 73 cpv. 1 e 2 OASA), scadeva il 22 ottobre 2019, cosicché la relativa domanda del 29 luglio 2019 sarebbe tempestiva.

Le ricorrenti considerano che l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale deve essere identificata come l'elemento che ha propiziato "l'insorgere del legame familiare" ai sensi dell'art. 47 cpv.  3 lett. b LStrI (art. 73 cpv. 2 OASA; cfr. ricorso, pagg. 4 e 5), e quindi l'inizio di un nuovo termine di dodici mesi ai fini del ricongiungimento. Ora, questa argomentazione non può essere sostenuta, poiché, come risulta dal Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (Messaggio LStr, FF 2002 pag. 3410), e come spiega inoltre la dottrina, l'insorgere del legame familiare si riferisce alla situazione in cui il matrimonio è stato concluso dopo l'ottenimento del permesso di dimora o di domicilio, rispettivamente alla situazione in cui la nascita avviene o il rapporto genitoriale è accertato soltanto dopo l'entrata in Svizzera (cfr. Marc Spescha, op. cit., art. 47 LStrI, n. 8, pag. 227). Né l'una né l'altra ipotesi trovano riscontro nella fattispecie. Peraltro, indipendentemente dalle specificità della presente causa, l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale non è in nessun modo costitutiva, come si può inferire da quanto precede, dell'insorgere del legame familiare.  

8. 
È necessario in seguito appurare se l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva alla ricorrente madre, il 22 ottobre 2018, abbia potuto comunque dare avvio, in conformità alle condizioni poste dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_493/2020 e 2C_1154/2016 [consid. 6.5]), ad un nuovo termine di dodici mesi, scadente quindi il 22 ottobre 2019, per depositare la domanda di ricongiungimento familiare.    

8.1  Dall'ottobre 2009, quando la ricorrente madre è giunta in Svizzera, al luglio 2019, quando la medesima ha inoltrato all'UMCT la sua domanda di ricongiungimento familiare, sono trascorsi suppergiù dieci anni. Si tratta di un lungo periodo, durante il quale la ricorrente madre è stata separata da sua figlia che ha vissuto il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, una fase decisiva per ogni persona. Le ricorrenti riconoscono l'importanza di questo insieme di fatti (ricorso, § 4.4 [consid. L]), ma sembrano sostenere che la loro separazione decennale sia scaturita da circostanze indipendenti dalla loro volontà. A questo proposito, la ricorrente madre riferisce di essere dovuta fuggire dal Brasile, quasi in modo rocambolesco, in seguito ad una rapina di cui è stata vittima nel suo salone di parrucchiera, aggiungendo che "ulteriori circostanze intervenute successivamente (tra queste la rottura definitiva del rapporto con il marito in Brasile) l'hanno indotta a cercare di ricostruirsi una vita fuori dal Brasile" (ricorso, § 4.4).  

Ora, questo Tribunale non considera attendibili le supposte conseguenze della rapina in questione sul piano di vita della ricorrente madre (necessità di lasciare il Brasile), nemmeno se combinate con quelle dovute al divorzio dall'ex marito e alle ulteriori circostanze non meglio specificate, ed esprime il proprio convincimento che la ricorrente madre abbia lasciato sua figlia in Brasile volontariamente. In questo senso, si deve dunque parlare di una lunga separazione volontaria come manifestazione di un disinteresse a condurre una vita di famiglia in comune nello stesso luogo.   

8.2  Questo Tribunale è pure del parere che, fino alla morte della nonna paterna nel 2017, la ricorrente madre, sposata e residente in Svizzera dal 2009, abbia accettato con consapevolezza che sua figlia continuasse a vivere in Brasile presso l'antenata in questione, e che si sia abituata a questa separazione, durata all'incirca dieci anni. Prova ne è che non ha depositato nessuna domanda di ricongiungimento familiare a suo tempo, essendo precisato che l'eventuale opposizione del suo ex marito non era un motivo sufficiente, secondo la giurisprudenza, per desistere dall'inoltrare la richiesta.    

8.3  Rispetto alla questione della conoscenza dell'esistenza dei termini legali per chiedere il ricongiungimento familiare, si può senz'altro affermare che, se avesse voluto far venire sua figlia in Svizzera in tempo utile per continuare a vivere con lei senza un'interruzione troppo lunga del loro rapporto, la ricorrente madre si sarebbe di certo rivolta ad un legale per sapere come agire, ciò che le avrebbe permesso, con ogni probabilità, di salvaguardare il termine di cinque anni, scadente a fine ottobre 2014 (cfr. consid. 7.1).  

8.4  Rimane da interrogarsi se esistono validi motivi ("triftige Gründe") che giustifichino un eventuale nuovo decorso del termine di dodici mesi per chiedere il ricongiungimento familiare. In proposito, bisogna innanzitutto riconoscere che la ricorrente madre ha inoltrato la domanda quando sua figlia non aveva ancora quattordici anni, quindi ben prima della maggior età, per cui il suo modo di procedere, sotto questo profilo, non può essere ritenuto abusivo (cfr. art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI; DTF 133 II 6 consid. 3.2). Ciò posto, lo sviluppo della situazione nel corso degli anni, come descritto nei considerandi precedenti, mostra con sufficiente verosimiglianza che la ricorrente madre si è fatta una ragione della separazione fisica da sua figlia, che cresceva presso la nonna paterna, accettando in definitiva questo modus vivendi a distanza. Sebbene l'incarto non contenga documenti specifici al riguardo, si deve partire dal presupposto che questa soluzione corrispondesse alla volontà della ricorrente madre e del suo ex marito, considerato che all'epoca essi condividevano l'autorità parentale ("guarda consensual"). Ora, se la ricorrente madre fosse stata intenzionata a far venire sua figlia in Svizzera entro il termine più breve possibile, avrebbe potuto chiedere alla giustizia brasiliana, ben prima del decesso della nonna paterna nel 2017, che l'autorità parentale le fosse attribuita a titolo esclusivo, tanto più se il suo ex marito si opponeva "a qualunque trasferimento" (cfr. consid. F). In caso di rigetto della sua richiesta, la ricorrente madre avrebbe così potuto avvalersi di un mezzo di prova della sua volontà e dei suoi sforzi volti ad ottenere il ricongiungimento con sua figlia il più presto possibile. Ma così non è stato. Peraltro, la ricorrente madre non avanza altre ragioni suscettibili di essere considerate in questa sede per vagliare la questione di un eventuale nuovo decorso del termine di dodici mesi.

8.5  In conclusione, alla luce degli argomenti esposti in precedenza, la domanda di ricongiungimento familiare presentata dalla ricorrente madre all'UMCT il 29 luglio 2019, è tardiva (art. 47 cpv. 1 e 3 LStrI [art. 73 cpv. 1 e 2 OASA]).          

9. 
Accertata la tardività della domanda di ricongiungimento familiare, bisogna verificare se le ricorrenti possano beneficiare del ricongiungimento differito, ossia se possano fondatamente invocare gravi motivi familiari (art. 47 cpv. 4 LStrI [art. 73 cpv. 4 OASA]). Questo esame implica un apprezzamento della fattispecie nel suo complesso, alla luce degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei termini per il ricongiungimento (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_421/2015 consid. 3.1 [consid. 6.2]).   

9.1  La nozione di "gravi motivi familiari" va interpretata in conformità al diritto fondamentale al rispetto della propria vita familiare, come protetto dagli artt. 13 della Costituzione federale (Cost, RS 101) e 8 CEDU (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_205/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2 con i riferimenti). Incombe a chi richiede il ricongiungimento familiare provare, in virtù dell'obbligo di collaborare (art. 90 LStrI), l'esistenza di gravi motivi familiari (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_176/2015 del 27 agosto 2015 consid. 3.3).

Gravi motivi familiari sono dati quando il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera (art. 75 OASA). Questo è il caso, in particolare, se non è possibile garantirgli le cure necessarie nel suo paese, ad esempio a causa del decesso o di malattia delle persone a cui è/era affidato. Determinante è l'interesse superiore del figlio, ad esclusione di qualsiasi interesse economico, come l'assunzione di un'attività lucrativa in Svizzera (cfr. Messaggio LStr, pag. 3411, con riferimento alla DTF 126 II 329; cfr. anche l'art. 3 cpv. 1 CDF). In generale, l'art. 47 cpv. 4 LStrI deve essere applicato con riserbo. Così, quando il ricongiungimento è chiesto in seguito ad un cambiamento importante delle circostanze familiari all'estero, specialmente dei rapporti tra il figlio e il genitore che se ne prende/prendeva cura, occorre esaminare se esistono soluzioni alternative che permettano al figlio di restare dove vive, e ciò tanto più se egli è già adolescente. A questo proposito, più il figlio ha vissuto lungamente nel suo paese d'origine ed è prossimo alla maggiore età, più i motivi addotti per giustificare lo spostamento del suo centro di vita in Svizzera devono essere seri e suffragati in modo convincente (cfr., tra le tante, le sentenze del Tribunale federale 2C_200/2021 del 17 agosto 2021 consid. 4.1, 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 6.2, 2C_905/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 4.2, 2C_438/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.1 e 2C_1198/2012 del 26 marzo 2013 consid. 4.2).  

9.2  Ora, come in parte già esposto nei considerandi precedenti, relativi ai termini per chiedere il ricongiungimento familiare, le ricorrenti asseriscono che il decesso della nonna paterna rappresenta un cambiamento importante delle circostanze familiari in Brasile, che sarebbe peraltro sfociato nell'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva alla ricorrente madre. Esse sostengono che il TJSP avrebbe disposto questa misura, nonostante la ricorrente madre viva in Svizzera, dopo aver accertato "l'interesse superiore" della ricorrente figlia (cfr. ricorso, § 4.3 [consid. L]). In proposito, bisogna osservare che il TJSP si è limitato ad omologare l'accordo della ricorrente madre e del suo ex marito riguardo all'esercizio dell'autorità parentale dopo la morte della nonna paterna (cfr. ricorso, doc. 2 - sentenza TJSP: "[...], para che produza seus jurídicos e legais efetos, homologo o acordo celebrado pelas partes, [...], ficando conferida a guarda unilateral da menor a genitora [ricorrente madre]"). Stando così le cose, non è assolutamente possibile affermare che il TJSP abbia statuito in funzione dell'interesse superiore della ricorrente figlia, accertando "l'assenza di legami di parentela adeguati in Brasile" (replica).

9.3  Ciò posto, dall'incarto risulta che la separazione tra la ricorrente madre e sua figlia è diventata realtà perlomeno a decorrere dalla fine di ottobre 2009, quando la prima ha raggiunto il suo marito italiano in Svizzera. Per quanto concerne il periodo dal 24 agosto 2005, quando è nata la ricorrente figlia, a fine ottobre 2009, l'incarto non permette di dire se la medesima abbia vissuto con suo padre e sua madre, soltanto con sua madre o con suo padre oppure già con la nonna paterna. In proposito, nelle sue risposte alle domande postele da questo Tribunale il 10 novembre 2021 (cfr. consid. U e V), la ricorrente madre afferma, per la prima volta, che non era mai stata sposata con il padre di sua figlia, pur avendo avuto l'autorità parentale congiunta con lui fino al 22 ottobre 2018. Sia come sia, non vi sono dubbi che la morte della nonna paterna, avvenuta il 14 dicembre 2017, costituisce un cambiamento importante delle circostanze familiari all'estero, cosicché, seguendo la giurisprudenza, si tratta di determinare se esistono soluzioni alternative che consentano alla ricorrente figlia di continuare a vivere in Brasile (cfr., tra le tante, la sentenza del Tribunale federale 2C_1172/2016 consid. 4.4.1).

9.4  In proposito, benché faccia stato l'età della ricorrente figlia al momento del deposito della domanda di ricongiungimento familiare (cfr. consid. 6.4), vale a dire quasi quattordici anni, si deve constatare che, attualmente, la medesima ha sedici anni e che, pertanto, non necessita più di essere presa a carico come negli anni precedenti (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_1172/2016 consid. 4.4.1).

Dopo la morte della nonna paterna il 14 dicembre 2017, la ricorrente figlia ha vissuto "per qualche tempo" presso la sorella della nonna paterna (cfr. lo scritto di DSL, del 20 dicembre 2019, e lo scritto delle ricorrenti, del 22 novembre 2021 [consid. V]), quindi si è stabilita presso la famiglia di ADC, dove vive "da tempo" (cfr. lo scritto di ADC, del 26 dicembre 2019, e lo scritto delle ricorrenti, del 22 novembre 2021 [consid. V]).  

Dallo scritto di DSL risulta che quest'ultima si è occupata della ricorrente figlia, dopo la morte della sua nonna paterna, poiché, a quell'epoca, suo padre ("pai") lavorava e viveva in un cantiere a Rio de Janeiro ("alojamento em canteiro de obras no Rio de Janeiro"), e che era impossibilitato a far venire sua figlia presso di lui ("estava imposibilitado de leva-la para este ambiente"). Inoltre, dal medesimo scritto traspare che la ricorrente figlia è poi andata a vivere da ADC, di comune accordo ("em comun acordo"), in seguito a problemi con dei suoi compagni di scuola ("problemas com vinculos de amizades da escola"), e ciò fino a quando avrebbe potuto raggiungere sua madre in Europa ("até que sera possivel ir a morar com a mãe que se encontra na Europa").     

Dallo scritto di ADC del 26 dicembre 2019, si può evincere che la ricorrente figlia si è stabilita da lei verso la fine di settembre 2019 ("[...] durante i 3 mesi che lei è alla casa mia [...]"). Stando così le cose, è lecito affermare che la ricorrente figlia ha vissuto da DSL da dicembre 2017 (morte della nonna paterna) a settembre 2019, ossia poco meno di due anni. ADC rileva inoltre che conosce la ricorrente figlia dalla sua nascita, precisando di non essere un familiare, ma soltanto un'amica, e di essersi premurata di immatricolarla nella scuola privata scelta dalla ricorrente madre, nella misura in cui suo padre, che si era impegnato a farlo, non ha dato seguito alla sua promessa. ADC aggiunge che il padre della ricorrente figlia "non ha alcun interesse per lei", che "non è mai venuto alla casa mia per vedere l'ambiente in cui la sua figlia sarebbe rimasta" e che "si è dimostrato totalmente disinteressato per la sua vita scolastica".  

9.5  Alla luce di quanto appena illustrato, questo Tribunale deve constatare che le ricorrenti, nonostante il loro obbligo di collaborare con la giustizia e, in definitiva, il loro interesse a chiarificare il più possibile la loro situazione, non hanno fornito informazioni e dati completi, precisi e univoci per poter valutare esaurientemente, come esige la giurisprudenza, se esistano soluzioni alternative a quella che è venuta meno con il decesso della nonna paterna, e che consentirebbero alla ricorrente figlia, nel migliore dei casi, di continuare a vivere in Brasile.

Cionondimeno, apprezzando la fattispecie nel suo complesso, questo Tribunale evidenzia che la ricorrente figlia, che ha sedici anni, ha sempre vissuto in Brasile, rimanendo dalla sua nonna paterna perlomeno dal 2009 al 2017, ossia per otto anni. Non traspaiono dall'incarto, e le ricorrenti non ne avanzano, elementi per credere che la ricorrente figlia, durante questo periodo, non abbia condotto una vita più o meno normale e stabile. Si deve ammettere però che le cose sono cambiate dopo il decesso della nonna paterna nel dicembre 2017. Infatti, dopo questa cesura, la ricorrente figlia ha vissuto dapprima presso DSL, quindi presso ADC. Passati un po' meno di due anni, DSL ha smesso di accudire la ricorrente figlia apparentemente per dei problemi che quest'ultima aveva con dei suoi compagni di scuola, concordandosi con ADC affinché se ne occupasse fino al momento in cui la ricorrente madre avrebbe potuto farla venire in Europa (cfr. lo scritto DSL [consid. 9.4]). Se l'incarto difetta di dati riguardo alla situazione della ricorrente figlia presso DSL, è invece riportato che ADC, "senza alcun obbligo legale", l'ha ospitata, ed ospita, in uno "spazio della casa in cui viviamo [...] molto piccolo e isolato per un minore" (scritto delle ricorrenti, del 20 aprile 2021 [consid. S]). Come si vede, la successione di DSL e ADC quali persone di riferimento per la presa a carico e la cura della ricorrente figlia dopo il decesso della nonna paterna, rivela il carattere di per sé provvisorio, a corto termine, di questa soluzione che può dunque essere qualificata di ripiego. In quanto tale, questa soluzione di supporto non può essere identificata come un'alternativa che corrisponda meglio, secondo la giurisprudenza, al benessere della ricorrente figlia, e che giustifichi la sua permanenza in Brasile piuttosto che il ricongiungimento con sua madre in Svizzera. Infatti, questa situazione indica l'assenza di un ambiente in cui la ricorrente figlia sarebbe radicata nel suo paese d'origine e di residenza (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_1172/2016 consid. 4.3.2). Su questa scia, il fatto che la ricorrente figlia viva ormai da fine settembre 2019 presso ADC, con la quale non ha nessun legame di parentela, è un indizio che mancano effettivamente parenti capaci di assumersi i compiti educativi ancora necessari (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_176/2015 consid. 5.3.2: "Der Umstand, dass der Sohn der Beschwerdeführerin in den letzten Jahren von einer Person betreut worden ist, die in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu diesem steht, deutet darauf hin, dass tatsächlich keine anderen Verwandten für die Betreuung zur Verfügung stehen", nonché il consid. 5.4.3 della medesima sentenza).     

Questa constatazione sembra dover valere anche rispetto alla figura del padre che, come genitore, rientrerebbe logicamente nel campo più ristretto delle persone proponibili per la presa a carico di sua figlia. In effetti, se bisogna riconoscere che le ricorrenti non hanno fornito elementi concreti caratterizzanti la sua persona e il suo rapporto affettivo con sua figlia, è comunque legittimo supporre, sulla base di quanto è reperibile a sufficienza nell'incarto, che egli non si è mai veramente occupato di sua figlia, senza contare che ha pure rinunciato, in modo spontaneo, all'autorità parentale congiunta a favore della sua ex moglie. Se ne deve inferire che egli, a prescindere dalla sua reale situazione esistenziale (personale, familiare e professionale), non può essere individuato come un'alternativa disponibile che consenta alla ricorrente figlia, per il proprio benessere, di continuare a vivere in Brasile.     

9.6  Per contro, le informazioni positive sulla ricorrente madre, nell'ottica di un ricongiungimento familiare, non mancano all'incarto. Innanzitutto, la ricorrente madre ha sostenuto finanziariamente sua figlia dalla Svizzera (cfr. ricorso, §§ 4.1, 4.2 e 4.4; incarto SEM, pagg. 204 a 236), a cui ha reso visita in Brasile, senza che si conosca la frequenza di queste visite, e che ha invitato in Svizzera specialmente durante le vacanze scolastiche, per esempio da dicembre 2018 a gennaio 2019 e da dicembre 2020 a marzo 2021 (cfr. ricorso, doc. 8, e il lasciapassare del CGS del 4 dicembre 2020, allegato alla risposta della SEM al ricorso). In questo modo la ricorrente madre si è data da fare per coltivare e mantenere viva la relazione con sua figlia, nonostante le difficoltà oggettive dovute alla distanza, le due interessate avendo inoltre intrattenuto "rapporti costanti via skype" (ricorso, § 4.4, pag 10). È per di più accertato che la ricorrente madre ha chiesto celermente, ed ottenuto, l'autorità parentale esclusiva dopo la morte della nonna paterna, palesando così la sua intenzione di (continuare ad) occuparsi di sua figlia in futuro.

Alla luce di questa configurazione fattuale si può senz'altro affermare che la ricorrente figlia ha intrattenuto e intrattiene un rapporto privilegiato non con suo padre in Brasile, ma con sua madre in Svizzera, nonostante la lontananza geografica. Questo stato di cose va messo in relazione con la situazione personale della ricorrente madre in Svizzera. Ora, allo stato dell'incarto, i cui dati coprono il periodo dal 2015 al 2019 (cfr. incarto SEM, pagg. 4 - 203), mancano gli elementi necessari, attualizzati, per verificare l'adempimento o meno delle condizioni dell'art. 43 cpv. 1 LStrI, anche sotto il profilo dell'art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI (cfr. consid. 6.1), per cui non è possibile caratterizzare con sufficiente precisione la situazione della ricorrente, nel senso di poter eventualmente definirla, in accordo con la giurisprudenza, come "stabile e favorevole allo sviluppo e all'integrazione" di sua figlia (cfr., mutatis mutandis, DTF 133 II 6 consid. 6.3.1). Questi elementi si riferiscono, in particolare, alla questione della coabitazione della ricorrente con suo marito italiano titolare di un permesso di domicilio "C" UE/AELS (cfr. consid. A, C e M), e alla questione di sapere se la sua situazione finanziaria le permetterebbe di accogliere sua figlia senza rischiare di dover dipendere dall'aiuto sociale (cfr., mutatis mutandis, DTF 133 II 6 consid. 6.3.1).

Si noti ancora che la valutazione della fattispecie sarebbe stata diversa se la ricorrente madre avesse chiesto il ricongiungimento familiare, per esempio, nel 2015, quando sua figlia viveva perlomeno già da sei anni con la sua nonna paterna. In questa ipotesi, a parità di condizioni (in particolare, con i termini per il ricongiungimento scaduti), non vi sarebbe stato alcun cambiamento importante delle circostanze familiari in Brasile che avrebbe potuto giustificare un ricongiungimento familiare in Svizzera per gravi motivi familiari.  

9.7  Di conseguenza, tenuto conto di quanto appena esposto, si deve ammettere che sussistono, fondamentalmente, gravi motivi familiari per un ricongiungimento familiare differito della ricorrente figlia con sua madre in Svizzera, ai sensi degli artt. 47 cpv. 4 LStrI e 75 OASA.

Ciò posto, nella decisione impugnata la SEM non ha verificato se le altre condizioni dell'art. 43 LStrI siano soddisfatte, nella misura in cui ha negato che la condizione dell'art. 47 cpv. 4 LStrI relativa ai gravi motivi familiari sia adempiuta. Premesso che i dati all'incarto, in particolari quelli fiscali, non sono (non erano) più attuali, questo Tribunale ritiene necessario rinviare la causa alla SEM, in base all'art. 61 cpv. 1 PA, affinché esamini se tutte le altre condizioni per approvare il ricongiungimento familiare, contemplate all'art. 43 LStrI, possano essere considerate come assolte, e se la domanda di ricongiungimento in sé non rivesta, per una ragione o un'altra, e a prescindere dall'età della ricorrente figlia (cfr. consid. 8.4), un carattere abusivo secondo l'art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI, essendo ricordato alle ricorrenti che, a questo scopo, incombe loro l'obbligo di collaborare con la SEM (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_176/2015 consid. 5.5).                                             

10. 
In conclusione, è dunque a torto che la SEM ha reputato che il benessere della ricorrente figlia sarebbe meglio garantito in Brasile piuttosto che in Svizzera (assenza di gravi motivi familiari per un ricongiungimento familiare differito), violando così il diritto federale (art. 49 lett. a PA). Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM per nuova decisione, conformemente al consid. 9.7.  

11.   

11.1  Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale/TS-TAF [RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF).

In concreto, dato l'esito del litigio che vede le ricorrenti vincere la causa, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA), per cui verrà loro restituito l'anticipo di fr. 1'200.- una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.

11.2  Siccome sono rappresentate da un avvocato, le ricorrenti hanno diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Non avendo inoltrato alcuna nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Ora, alla luce della complessità della procedura e della consistenza dello scambio degli scritti, appare appropriato attribuire alle ricorrenti un'indennità per spese ripetibili di fr. 2'500.- (onorario e spese d'avvocato), a carico della SEM. 

 

(dispositivo alla pagina seguente)

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto, la decisione del 14 ottobre 2020 annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda, in particolare, secondo i considerandi 9.6 e 9.7, e statuisca di nuovo. 

2. 
Non si prelevano spese processuali e alle ricorrenti sarà restituito l'anticipo di fr. 1'200.- dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.  

3. 
Alle ricorrenti è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 2'500.-, a carico della SEM. 

4. 
Comunicazione:

-        alle ricorrenti (atto giudiziario);

-        alla SEM (incarto SIMIC ...; allegati: copie dei doc. 18 e 19 dell'incarto TAF, per conoscenza);

-        all'Ufficio della migrazione della Repubblica e Cantone Ticino, Servizio della popolazione, via Lugano 4, 6501 Bellinzona.

 

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

 

 

 

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

 

 

Daniele Cattaneo

Dario Quirici

 

 

 

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

 

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