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Corte IV

D-2990/2017

 

 

 

 

 

Sentenza del 29 marzo 2018

Composizione

 

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Simon Thurnheer, Walter Lang,

cancelliera Sebastiana Bosshardt.

 

 

 

Parti

 

A._______, nato il (...), alias

B._______, nato il (...),

Siria, 

rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,

Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,

ricorrente,

 

 

 

contro

 

 

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

 

 

 

Oggetto

 

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame);

decisione della SEM del 25 aprile 2017 / N (...).

 

 

 


 

Fatti:

A. 
A._______, cittadino siriano, è entrato in Svizzera congiuntamente ai genitori ed ai fratelli ed ha depositato domanda d'asilo il 6 settembre 2015.

B. 
In data 25 settembre 2015 l'interessato è stato sentito sulle generalità (di seguito: verbale), mentre il 7 aprile 2016 gli è stato concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale non entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31).

Egli ha dichiarato che le autorità greche avrebbero obbligato lui ed i suoi famigliari a lasciare le impronte digitali, ma che tuttavia non era loro intenzione chiedere asilo in tale Paese. In Grecia sarebbero infatti stati abbandonati per strada e non avrebbero avuto nessuna possibilità di vivere, studiare o lavorare. La situazione per i rifugiati sarebbe invero catastrofica, facendo infatti difetto un sistema di accoglienza ed integrazione (cfr. verbale, pagg. 6, 8-9 e diritto di essere sentito).

C. 
Con decisione del 27 aprile 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Grecia.

L'autorità di prime cure non è entrata nel merito della domanda poiché essendo l'interessato riconosciuto quale rifugiato in Grecia - Paese designato dal Consiglio federale quale Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi - egli non avrebbero un interesse degno di protezione al riconoscimento della qualità di rifugiato in Svizzera. In seguito, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Da una parte non vi sarebbe alcun legame di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU con i famigliari presenti in Svizzera, mentre d'altra parte non vi sarebbero elementi concreti suscettibili di ritenere che la sua vita sarebbe in pericolo in caso di ritorno in Grecia. Se comunque dovesse essere confrontato ad una violazione dei suoi diritti fondamentali, spetterebbe all'interessato sollevare tale violazione presso le competenti autorità greche.

Con decisione della medesima data l'autorità inferiore non è parimenti entrata nel merito della domanda d'asilo dei famigliari disponendo nel contempo il loro allontanamento in Grecia.

D. 
Il ricorso interposto dall'interessato contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 giugno 2016 è stato respinto con sentenza D-3544/2016 del 29 settembre 2016.

Il Tribunale è segnatamente giunto alla conclusione che non vi erano elementi che permettevano di ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento degli interessati. Malgrado la difficile situazione economica in Grecia, essi avevano ottenuto un alloggio e ricevuto del cibo con l'aiuto di strutture caritative. Inoltre, la madre del ricorrente era stata ricoverata diverse volte presso una struttura psichiatrica in Grecia per il trattamento dei suoi problemi salute. Infine, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse neppure un rapporto di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU tra i ricorrenti ed i parenti presenti in Svizzera.

E. 
In data 7 marzo 2017 C._______, padre dell'interessato, si è rivolto alla SEM con uno scritto chiedendo, a nome suo e dei suoi famigliari, nuovamente asilo in Svizzera. Essi allegano che a seguito della prospettiva insopportabile di essere rinviati in Grecia, si sarebbero recati in ottobre 2016 in Germania dove avrebbero presentato una domanda d'asilo. In tale paese i richiedenti avrebbero avuto molti problemi, segnatamente C._______ avrebbe iniziato a soffrire di problemi di carattere psicologico. Di conseguenza, essi avrebbero deciso di fare ritorno in Svizzera, dove il 26 gennaio 2017 il padre sarebbe stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica di D._______ a causa della sue condizioni di salute.

Alla domanda sono stati allegati:

-      una copia del certificato medico del 15 febbraio 2017 che attesterebbe la degenza di C._______ presso la Clinica psichiatrica cantonale di D._______ dal 26 gennaio 2017 (doc. 1);

-      una copia dell'ordine medico per ricovero di C._______ a scopo di cura e assistenza ai sensi dell'art. 426 segg. CC del 26 gennaio 2017 (doc. 2);

-      una copia della notifica di ricovero di C._______ a scopo di cura o assistenza (art. 426 CC; [doc. 3]).

F. 
In data 16 marzo 2017 la SEM ha anzitutto informato il padre C._______ del trattamento dello scritto del 7 marzo 2017 quale domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha richiesto all'interessato, alla madre ed al fratello E._______ di regolarizzare l'istanza - sottoscritta unicamente da C._______ - esprimendo per iscritto la loro volontà di inoltrare una domanda di riesame in Svizzera. Infine, il padre è stato esortato a fornire un rapporto medico redatto dal medico curante, avendo egli fatto valere un peggioramento della sua salute.

G. 
Il 28 marzo 2017 l'interessato, il fratello E._______ e la madre hanno regolarizzato l'istanza di riesame nel senso richiesto mentre C._______ ha informato la SEM dell'inoltro da parte del medico curante del rapporto medico.

H. 
La SEM, con decisione del 25 aprile 2017, ha respinto la domanda di riesame dell'istante considerando che non vi erano motivi atti ad annullare la decisione del 27 aprile 2016.

In particolare, l'autorità inferiore ha ribadito che la Grecia sarebbe vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) e dovrebbe garantire ai beneficiari di protezione internazionale l'accesso ad un'attività retribuita o non, al sistema scolastico per i minori ed al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all'alloggio (art. 26-30 e 32 direttiva qualificazione). Pertanto, spetterebbe al richiedente, essendo stato riconosciuto quale rifugiato, rivolgersi alle autorità greche facendo valere i suoi diritti.  Inoltre, in Grecia vi sarebbero, oltre alle strutture statali, anche degli organismi di natura caritativa di cui egli avrebbe oltretutto già beneficiato. In conclusione, l'interessato non avrebbe dimostrato che in caso di rinvio in Grecia vi sia un rischio sufficientemente reale ed imminente di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Pertanto, non vi sarebbero motivi atti ad annullare la decisione del 27 aprile 2016.

Con decisioni separate della medesima data l'autorità inferiore ha respinto anche le domande di riesame dei genitori con i fratelli minorenni e del fratello E._______.

I. 
In data 24 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 maggio 2017) A._______, i genitori e E._______, sono insorti contro le decisioni della SEM del 25 aprile 2017 con ricorso in atto unico dinanzi al Tribunale chiedendo anzitutto la congiunzione delle cause, l'annullamento della decisione impugnata (recte delle decisioni impugnate) e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine, essi hanno chiesto il rinvio degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione. Altresì hanno presentato una domanda di concessione di effetto sospensivo al ricorso e di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili.

Il ricorrente ed i famigliari ritengono che in caso di rinvio in Grecia vi sarebbe concretamente il rischio di essere sottoposti a dei trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. La sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09 così come numerosi articoli e rapporti di organismi internazionali, in particolare i rapporti di Amnesty international, "Trapped in Greece, An avoidable refugee crisis" del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR, "Greece as a Country of Asylum" di dicembre 2014, descriverebbero la situazione catastrofica dei migranti in Grecia e l'assenza totale di aiuti da parte dello Stato. Per i beneficiari di protezione internazionale sarebbe in particolare molto difficile usufruire di misure di integrazione e disporre di un alloggio. Le fonti citate testimonierebbero dunque la situazione di indigenza a cui sarebbero confrontati i ricorrenti in caso di ritorno in Grecia. Ciò condurrebbe poi ad un grave peggioramento delle condizioni di salute di C._______, affetto da schizofrenia paranoide.

J. 
Con misure supercautelari del 26 maggio 2017 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.

K. 
Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 giugno 2017, ha respinto le richieste di concessione dell'effetto sospensivo - revocando nel contempo le misure supercautelari ordinate - di congiunzione delle cause e di assistenza giudiziaria. L'insorgente è pertanto stato invitato a versare, entro il 19 giugno 2017, un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali. Infine, il rappresentante è stato invitato a giustificarsi con procura scritta attuale.

L. 
Il 9 giugno 2017 il rappresentante ha fornito la procura richiesta.

M. 
Per mezzo dello scritto del 14 giugno 2017 l'insorgente ha richiesto al Tribunale la riconsiderazione della decisione incidentale del 2 giugno 2017 alla luce della presenza di un'ampia rete famigliare in Svizzera e dell'accoglimento del ricorso presentato dalla zia. Per analogia, si dovrebbe dunque considerare che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia sia inesigibile in considerazione anche delle serie condizioni di salute del padre.

N. 
Con decisione incidentale del 19 giugno 2017 il Tribunale ha respinto la richiesta di riconsiderazione del ricorrente, confermato la decisione incidentale del 2 giungo 2017 annullandone tuttavia il punto 5 del dispositivo e fissando un ultimo termine di grazia con scadenza al 30 giugno 2017 per il pagamento dell'anticipo spese.

O. 
Il 30 giugno 2017 il ricorrente ha tempestivamente versato il suddetto anticipo.

P. 
Invitata a presentare una risposta al ricorso con ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2017, l'autorità inferiore rileva con osservazioni del 19 luglio 2017 che gli obblighi della Grecia nei confronti del ricorrente - riconosciuto quale rifugiato - si limiterebbero alla non-discriminazione nell'accesso ad un'attività retribuita, all'educazione, alla protezione sociale, alla sanità, all'alloggio e alla libertà di circolazione all'interno dello Stato membro, mentre l'art. 3 CEDU non permetterebbe di dedurre alcun obbligo di garantire un diritto all'alloggio ed un'assistenza finanziaria tale da permettere il mantenimento di un certo tenore di vita. Un importante peggioramento delle condizioni di vita in caso di trasferimento sarebbe costituivo di una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in presenza di motivi umanitari estremamente convincenti. Nel caso di specie la SEM ritiene che ciò non sia il caso. Invero, malgrado la precarietà delle condizioni di vita di vita per i beneficiari di una protezione internazionale in Grecia, non risulterebbe alcuna pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati riconosciuti. Gli stessi cittadini greci sarebbero in effetti confrontati a delle condizioni di vita difficile. I rapporti citati in sede ricorsuale sarebbero di portata generale e farebbero riferimento alla situazione dei richiedenti l'asilo e non a coloro che avrebbero già ottenuto protezione. Pertanto, apparterrebbe all'insorgente rivolgersi alle autorità greche facendo valere i suoi diritti. Non vi sarebbero dunque elementi per ritenere che il trasferimento costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Per quel che concerne la presenza in Svizzera di membri della famiglia del ricorrente la SEM rinvia alla sua decisione del 27 aprile 2016 ed alla sentenza del Tribunale del 29 settembre 2016. L'insorgente non potrebbe poi avvalersi della recente sentenza del Tribunale riguardante la zia poiché l'esito della procedura sarebbe il risultato di un apprezzamento individuale del caso. Infine, lo stato di salute del padre sarebbe stato debitamente analizzato nel contesto del ricorso del genitore.

Q. 
Con replica del 25 agosto 2017 il ricorrente contesta le osservazioni della SEM ritenendo invece la presenza di motivi umanitari estremamente convincenti. Invero, lo stato psichiatrico del padre, nonostante le cure predisposte e dosaggi importanti di farmacoterapia ansiolitica sarebbe rimasto fragile, suscettibile di peggioramento e caratterizzato da una persistente sintomatologia delirante, accompagnato da angoscia persistente di stampo psicotico e da idee suicidarie ricorrenti con spunti deliranti. Anche F._______, fratello dell'insorgente, sarebbe seguito da qualche mese dal Servizio medico-psicologico di G._______ per la presenza di sintomi ansiosi e depressivi, la cui gravità potrebbe condurre ad un arresto evolutivo. Lo stato di salute del padre ed il fratello si ripercuoterebbero sull'intero nucleo familiare e l'allontanamento dell'insorgente porterebbe all'esacerbazione delle loro condizioni psichiche.

R. 
In sede di duplica, con osservazioni dell'11 settembre 2017, la SEM considera che il ricorrente ed i suoi famigliari possano essere rinviati in Grecia. Nell'ipotesi in cui l'insorgente dovesse essere rinviato separatamente in Grecia, non vi sarebbe neppure una violazione dell'art. 8 CEDU in quanto la sua presenza in Svizzera a causa dello stato di salute del padre e del fratello F._______ non risulterebbe indispensabile ai sensi della giurisprudenza relativa a tale disposizione. Per di più, il padre ed il fratello sarebbero accompagnati dalla madre. In conclusione, non vi sarebbero dunque elementi che permetterebbero di concludere che, nell'ipotesi di un rinvio separato del ricorrente verso la Grecia, tale fatto avrebbe come conseguenza un'incidenza sullo stato di salute del padre e del fratello F._______ tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU.

S. 
Con osservazioni finali del 29 settembre 2017 il ricorrente contesta le considerazioni della SEM e ritiene che egli possa avvalersi del disposto di cui all'art. 8 CEDU. Egli infatti rappresenterebbe per l'intera famiglia un punto di riferimento centrale svolgendo, per certi versi, il ruolo del padre nell'organizzare la vita quotidiana, occupandosi delle questioni più importanti e fungendo da interprete. Il suo rinvio in Grecia violerebbe pertanto non solo l'art. 3 CEDU, ma bensì anche l'art. 8 CEDU.

T. 
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1. 
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

2. 
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. 
La SEM ha trattato la richiesta del 7 marzo 2017 dell'interessato e dei famigliari quale istanza di riesame ai sensi dell'art. 111b cpv. 1 LAsi.

3.1  La domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, pag. 947), è prevista dalla legge a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Il rimedio straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede la facoltà di domandare la revisione delle decisioni - e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.). Oltremodo, laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può inoltre avvalersi, di fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit. n. 715 segg.). Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (in questo caso il riesame) oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Esclusi risultano dunque i mezzi di prova che avrebbero già potuto essere presentati nell'ambito della decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti). Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale (DTF 127 V 353 consid. 5b). In conclusione dunque, la domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative (DTF 136 II 177 consid. 2.1).

3.2  Quo alla distinzione tra domanda di riesame ed ulteriore domanda d'asilo, occorre fare riferimento agli argomenti di cui l'interessato si avvale nella propria richiesta. Si è in presenza di una nuova domanda d'asilo, sia essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo (cfr. art. 111c LAsi; domanda multipla) o meno, quando il richiedente asilo respinto che si trova ancora in Svizzera invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, posto che gli stessi siano sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Negli altri casi ed in particolare allorquando l'interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento, trattasi invece di richiesta di riesame (cfr. ibidem).

3.3  Nel caso in oggetto, con scritto indirizzato alla SEM del 7 marzo 2017 ed intitolato "Domanda d'asilo" il ricorrente ed i famigliari non invocano alcun fatto nuovo atto a motivare la loro qualità di rifugiato, ma bensì fanno valere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, essi richiedono di riconsiderare la loro situazione a causa delle difficili condizioni di accoglienza in Grecia nonché dei problemi di salute del signor C._______ insorti dopo la crescita in giudicato del provvedimento del 27 aprile 2016. Essi richiedono dunque l'adattamento di una decisione, inizialmente corretta, a seguito di una modifica ulteriore dei fatti rilevanti.

Ora, già solo per questi motivi e senza necessità di ulteriori disamine, vi è luogo di qualificare la domanda in questione, in accordo con l'autorità di prime cure, quale richiesta di riesame.

3.4  Alla luce di quanto precede dunque, essendo fatti valere unicamente degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo in Svizzera risulta nella fattispecie inammissibile.

Nei citati limiti, vi è dunque luogo di entrare nel merito del ricorso
La conclusione tendente alla concessione dell'asilo in Svizzera è inammissibile, contro una decisione che nega il riesame di una decisione in cui non si è entrati nel merito di una domanda d'asilo si può unicamente concludere eventualmente alla concessione dell'ammissione provvisoria.

4. 
Il ricorrente fa anzitutto valere di essere concretamente esposto al rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia a causa delle condizioni di vita in tale Paese.

4.1  Orbene, il Tribunale rileva anzitutto che i mezzi di prova sul quale il ricorrente fonda le sue allegazioni, ovvero la sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia, nonché i rapporti di Amnesty International del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR di dicembre 2014, risalgono a prima della decisione della SEM del 27 aprile 2016 ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere presentati nell'ambito del ricorso contro di essa. Di conseguenza, già solo per questo motivo, il riesame del provvedimento di prima istanza cresciuto in giudicato è escluso. A titolo puramente abbondanziale, il Tribunale rileva comunque che sia la sentenza sia i rapporti sono inerenti alla situazione dei richiedenti l'asilo la cui procedura non è ancora conclusa e non a quella di coloro - come il ricorrente - che hanno già ottenuto protezione in Grecia. Pertanto non risultano neppure pertinenti nella fattispecie

4.2  In secondo luogo, le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia sono già state trattate sia dalla SEM nella decisione del 27 aprile 2016 sia dal Tribunale nella sentenza D-3542/2016. Si è in particolare osservato che ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, il peggioramento significativo delle condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente - in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti - a configurare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73 e confermato dalla recente sentenza E.T. e N.T. contro Svizzera ed Italia del 30 maggio 2017, 79480/13, par. 23). Sia l'autorità inferiore, sia il Tribunale non hanno riconosciuto né l'esistenza di motivi umanitari estremamente convincenti né un rischio sufficientemente reale ed imminente per i ricorrenti di subire delle privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Invero, malgrado la difficile situazione economica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel bisogno - sia di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno sia di nazionalità greca - tale Paese è comunque legato alla direttiva qualificazione. Tale direttiva prevede la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). A questo proposito non è stata riconosciuta alcuna pratica di discriminazione sistematica delle autorità greche nei confronti dei beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato rispetto ai suoi cittadini (cfr. D-3435/2016 consid. 4.3.1; confermata anche recentemente dalla sentenza del TAF E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.1). Di conseguenza, spetta al richiedente ed ai famigliari far valere i loro diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Invero, essendo stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24), tra cui la possibilità di adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). Infine, è stato ritenuto che essi possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio.

Tali suesposte considerazioni rimangono valide ed invariate nella presente procedura dal momento che per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia, nella domanda di riesame qui in disamina, l'insorgente non allega alcuna modifica dei fatti intervenuta ulteriormente. Egli si limita a censurare nuovamente ed in maniera generale la precarietà di tali condizioni senza sollevare alcun peggioramento della situazione o una pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati, riconfermandosi così nelle motivazioni già presentate nel corso della precedente procedura. In altre parole, egli non ha fornito elementi atti a confutare la valutazione dell'autorità inferiore nella decisione del 27 aprile 2016 e pertanto, su questo punto, non risultano esservi motivi atti ad annullare tale provvedimento.

5. 
Per quanto riguarda l'asserita esacerbazione delle condizioni psichiche del padre e del fratello, nonché la violazione dell'art. 8 CEDU in caso di allontanamento separato dell'insorgente, il Tribunale rileva che dal momento che anche i famigliari verranno allontanati (cfr. sentenze del Tribunale
D-2968/2017 e D-2989/2017 della medesima data) e che l'esecuzione avverrà congiuntamente, tale questione non si pone più.

6. 
Infine, il fatto che i parenti dell'insorgente abbiano ricevuto l'ammissione provvisoria in Svizzera, non giustifica una diversa valutazione del caso in disamina in quanto la situazione non risulta comparabile. Da una parte, come già rilevato nella procedura precedente (e non essendo stato invocato un cambiamento di circostanze al riguardo), non risulta alcun rapporto di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Mentre dall'altra si rileva che la procedura inerente ai famigliari in cui il Tribunale ha ammesso il ricorso non è comparabile al caso di specie. Invero, date le particolarità della situazione dei famigliari, segnatamente la gravità della sindrome post-traumatica da stress della bambina sviluppatasi a seguito di eventi estremamente traumatizzanti nonché la mancanza di un'adeguata rete famigliare di sostegno, è stata riconosciuta per la stessa l'esistenza di un rischio concreto di messa in pericolo contrario all'interesse superiore del fanciullo (cfr. sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.9). Nel caso qui in disamina invece, malgrado la fragilità dello stato psichiatrico di C._______ e F._______, gli stessi non sono di gravità comparabile a quello della bambina ed oltracciò essi saranno accompagnati dai famigliari i quali, in particolare l'interessato ed il fratello E._______, contribuiscono in maniera importante a garantire la stabilità del loro quadro psichico e costituiscono un importante punto di riferimento per tutti i membri della famiglia (cfr. certificati medici allegati alla domanda di riesame e procedure D-2968/2017 e D-2990/2017). 

7. 
Alla luce delle considerazioni precedenti dunque la decisione su riesame del 25 aprile 2017 va confermata ed il ricorso deve essere respinto.

8. 
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'500.- versato il 30 giugno 2017.

9. 
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

 

(dispositivo alla pagina seguente)


Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. 
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.- versato il 30 giugno 2017.

3. 
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

 

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

 

 

Daniele Cattaneo

Sebastiana Bosshardt

 

 

Data di spedizione:

 

pregressa setenza
altra setenza

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GICRA