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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
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Corte IV
D-2968/2017
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Sentenza del 29 marzo 2018
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Composizione
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Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
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Parti
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A._______,
alias nato il (...),
con la moglie
B._______,
nata il (...),
ed i figli
C._______,
nato il (...),
D._______,
nato il (...),
E._______,
nata il (...),
Siria,
tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrenti,
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contro
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Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
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Oggetto
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Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame);
decisione della SEM del 25 aprile 2017 / N (...).
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Fatti:
A. Gli
interessati, cittadini siriani, sono entrati in Svizzera ed hanno depositato domanda d'asilo il 6 settembre 2015.
B. In
data 24 settembre 2015 B._______ e A._______ sono stati sentiti sulle generalità (cfr.
verbale d'audizione di B._______ [di seguito: verbale 1] e di A._______ [di seguito: verbale 2])
e con scritto del 17 dicembre 2015 la SEM ha loro concesso il diritto di essere sentiti circa
un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a
cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed il loro allontanamento verso
la Grecia.
Essi hanno allegato di essere stati obbligati a registrare le loro impronte
digitali in Grecia, ma
di non aver depositato né voluto depositare domanda d'asilo in questo Paese (cfr. verbale 1,
pag. 7; verbale 2, pagg. 10-11). La situazione per i rifugiati sarebbe infatti drammatica
ed essi non avrebbero ricevuto alcun sostegno dalle autorità (cfr. diritto di essere sentiti del
30 dicembre 2015).
C. Con
decisione del 27 aprile 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non
è entrata nel merito della loro domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a
cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento
dei richiedenti verso la Grecia.
L'autorità di prime cure non è entrata nel merito della domanda poiché essendo i richiedenti
riconosciuti quali rifugiati in Grecia - Paese designato dal Consiglio federale quale Stato terzo
sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi
- non avrebbero un interesse degno di protezione al riconoscimento della qualità di rifugiato
in Svizzera. In seguito, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione
dell'allontanamento. Da una parte non vi sarebbe alcun legame di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8
CEDU con i famigliari presenti in Svizzera, mentre d'altra parte le dichiarazioni riguardo i maltrattamenti
subiti dalle autorità greche sarebbero vaghe e non confermate da elementi concreti. Infine, né
le difficili condizioni di vita in Grecia, né i problemi di salute di B._______ costituirebbero
un motivo d'inesigibilità del rinvio.
D. Il
ricorso interposto dai richiedenti contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 6 giugno 2016 è stato respinto con sentenza D-3542/2016
del 29 settembre 2016.
Il Tribunale è giunto alla conclusione che non vi erano elementi che permettevano di ritenere
una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento degli interessati. Malgrado la difficile
situazione economica in Grecia, essi avevano ottenuto un alloggio e ricevuto del cibo con l'aiuto di
strutture caritative. Oltracciò, la signora B._______ aveva ricevuto le cure necessarie per il trattamento
dei suoi problemi di salute. Essa era infatti stata ricoverata alcune volte presso una struttura psichiatrica.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse neppure un rapporto di dipendenza particolare ai sensi
dell'art. 8 CEDU tra i richiedenti ed i parenti presenti in Svizzera.
E. In
data 7 marzo 2017 A._______ si è rivolto alla SEM con uno scritto chiedendo, a nome suo
e dei suoi famigliari, nuovamente asilo in Svizzera. Essi allegano che a seguito della prospettiva insopportabile
di essere rinviati in Grecia, si sarebbero recati in ottobre 2016 in Germania dove avrebbero presentato
una domanda d'asilo. In tale paese gli interessati avrebbero avuto molti problemi, segnatamente A._______
avrebbe iniziato a soffrire di problemi di carattere psicologico. Di conseguenza, essi avrebbero deciso
di fare ritorno in Svizzera, dove il 26 gennaio 2017 A._______ sarebbe stato ricoverato presso
la Clinica psichiatrica di F._______ a causa della sue condizioni di salute.
Alla domanda sono stati allegati:
-
una copia del certificato medico del 15 febbraio 2017 attestante la degenza di A._______
presso la Clinica psichiatrica cantonale di F._______ dal 26 gennaio 2017 (doc. 1);
-
una copia dell'ordine medico per ricovero di A._______ a scopo di cura e assistenza ai sensi dell'art. 426
segg. CC del 26 gennaio 2017 (doc. 2);
-
una copia della notifica di ricovero di A._______ a scopo di cura o assistenza (art. 426
CC; [doc. 3]).
F. In
data 16 marzo 2017 la SEM ha anzitutto informato A._______ del trattamento dello scritto del
7 marzo 2017 quale domanda di riesame ai sensi dell'art. 111 b
LAsi. In secondo luogo, l'autorità inferiore ha richiesto alla moglie B._______ ed ai figli maggiorenni
G._______ e H._______ di regolarizzare l'istanza - sottoscritta unicamente dal marito, rispettivamente
padre - esprimendo per iscritto la loro volontà di inoltrare una domanda di riesame in Svizzera.
Infine, A._______ è stato esortato a fornire un rapporto medico redatto dal medico curante, avendo
egli fatto valere un peggioramento della sua salute.
G. Il
28 marzo 2017 B._______ ed i due figli maggiorenni hanno regolarizzato l'istanza di riesame
nel senso richiesto mentre A._______ ha informato la SEM dell'inoltro da parte del medico curante del
rapporto medico.
H. Con
decisione del 25 aprile 2017 la SEM ha respinto la domanda di riesame degli interessati, statuendo
nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso.
In particolare, l'autorità inferiore ha ribadito che la Grecia sarebbe vincolata dalla Direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione,
a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di
seguito: direttiva qualificazione]) e dovrebbe garantire ai beneficiari di protezione internazionale
l'accesso ad un'attività retribuita o non, al sistema scolastico per i minori ed al sistema di istruzione
generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all'alloggio
(art. 26-30 e 32 direttiva qualificazione). Pertanto, sarebbe compito dei ricorrenti rivolgersi
alle autorità sollecitando il loro aiuto e facendo valere i loro diritti. Per quanto riguarda invece
lo stato di salute di A._______ la SEM ha osservato che la Grecia, ai sensi dell'art. 30 par. 2
direttiva qualificazione, dovrebbe fornire adeguata assistenza sanitaria, incluso, se necessario, il
trattamento di disturbi psichici. Di conseguenza, egli potrebbe continuare il suo trattamento ed eventuali
visite di controllo in Grecia come qualsiasi altro cittadino greco. Oltracciò il suo stato di salute
non sarebbe tale da degradarsi rapidamente al punto da condurre in maniera certa alla messa in pericolo
concreta della sua integrità fisica o psichica e persino alla messa in pericolo della sua vita a
causa dell'assenza di possibilità di trattamenti sul posto per garantirgli un'esistenza conforme
alla dignità umana. Pertanto, la SEM è giunta alla conclusione che i richiedenti non avrebbero
dimostrato che in caso di rinvio in Grecia vi sia un rischio sufficientemente reale ed imminente di subire
dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Pertanto, non vi sarebbero motivi atti ad annullare la
decisione del 27 aprile 2016.
Con decisioni separate della medesima data l'autorità inferiore ha respinto anche le domande
di riesame dei figli maggiorenni G._______ e H._______.
I. In
data 24 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 maggio 2017)
gli interessati, unitamente ai figli maggiorenni, sono insorti contro le decisioni della SEM del 25 aprile 2017
con ricorso in atto unico dinanzi al Tribunale chiedendo anzitutto la congiunzione delle cause, l'annullamento
della decisione impugnata (recte: delle decisioni impugnate) e la concessione dell'asilo in Svizzera.
In subordine, essi hanno chiesto il rinvio degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione. Altresì
hanno presentato una domanda di concessione di effetto sospensivo al ricorso e di assistenza giudiziaria,
nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate
spese e ripetibili.
I ricorrenti ritengono che in caso di rinvio in Grecia vi sarebbe concretamente
il rischio di essere
sottoposti a dei trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. La sentenza della Corte EDU M.S.S. contro
Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09 così come numerosi articoli e rapporti di
organismi internazionali, in particolare i rapporti di Amnesty international, "Trapped in Greece,
An avoidable refugee crisis" del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR, "Greece as a Country
of Asylum" di dicembre 2014, descriverebbero la situazione catastrofica dei migranti in Grecia e
l'assenza totale di aiuti da parte dello Stato. Per i beneficiari di protezione internazionale sarebbe
in particolare molto difficile usufruire di misure di integrazione e disporre di un alloggio. Le fonti
citate testimonierebbero dunque la situazione di indigenza a cui sarebbero confrontati i ricorrenti in
caso di ritorno in Grecia. Ciò condurrebbe poi ad un grave peggioramento delle condizioni di salute
di A._______, affetto da schizofrenia paranoide.
J. Il
26 maggio 2017, con misure supercautelari, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione
dell'allontanamento.
K. Il
Tribunale, con decisione incidentale del 2 giugno 2017, ha accolto la richiesta di concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso autorizzando i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione
della procedura ed ha invitato il rappresentante a giustificarsi allegando una procura scritta attuale.
Altresì, ha respinto le domande di congiunzione delle cause e di assistenza giudiziaria invitando
nel contempo gli insorgenti a versare un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte
spese processuali entro il 19 giugno 2017.
L. Il
9 giugno 2017 il rappresentante dei ricorrenti ha fornito la procura richiesta.
M. Per
mezzo dello scritto del 14 giugno 2017 gli insorgenti hanno richiesto al Tribunale la riconsiderazione
della decisione incidentale del 2 giugno 2017 alla luce della presenza di un'ampia rete famigliare
in Svizzera rilevante anche per via del precario stato di salute di A._______ e sulla base del fatto
che il Tribunale avrebbe recentemente accolto un ricorso presentato dalla sorella dell'insorgente. Tale
accoglimento dovrebbe condurre a ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati inesigibile
per analogia.
N. Con
decisione incidentale del 19 giugno 2017 il Tribunale ha respinto la richiesta di riconsiderazione
dei ricorrenti, confermato la decisione incidentale del 2 giungo 2017 annullandone tuttavia
il punto 4 del dispositivo e fissando un ultimo termine di grazia con scadenza al 30 giugno 2017
per il pagamento dell'anticipo spese.
O. Il
19 giugno 2017 i ricorrenti hanno tempestivamente versato il suddetto anticipo spese.
P. Invitata
a presentare una risposta al ricorso con ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2017, l'autorità
inferiore rileva anzitutto che gli obblighi della Grecia nei confronti dei ricorrenti - riconosciuti
quali rifugiati - si limiterebbero alla non-discriminazione nell'accesso ad un'attività retribuita,
all'educazione, alla protezione sociale, alla sanità, all'alloggio e alla libertà di circolazione
all'interno dello Stato membro, mentre l'art. 3 CEDU non permetterebbe di dedurre alcun obbligo
di garantire un diritto all'alloggio ed un'assistenza finanziaria tale da permettere il mantenimento
di un certo tenore di vita. Un importante peggioramento delle condizioni di vita in caso di trasferimento
sarebbe costituivo di una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in presenza di motivi umanitari
estremamente convincenti. Nel caso di specie la SEM ritiene che ciò non sia il caso. Invero, malgrado
la precarietà delle condizioni di vita di vita per i beneficiari di una protezione internazionale
in Grecia, non risulterebbe alcuna pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati
riconosciuti. Gli stessi cittadini greci sarebbero in effetti confrontati a delle condizioni di vita
difficile. I rapporti citati dai ricorrenti in sede ricorsuale non permetterebbero una diversa valutazione
dacché sarebbero di portata generale e farebbero riferimento alla situazione dei richiedenti l'asilo
e non a coloro che avrebbero già ottenuto protezione. Pertanto, apparterrebbe agli insorgenti rivolgersi
alle autorità greche facendo valere i loro diritti. Per quanto concerne le condizioni di salute
di A._______, la SEM osserva da una parte che egli non si troverebbe in uno stadio avanzato e terminale
della sua malattia e dall'altra che potrebbe proseguire le cure in Grecia come previsto dall'art. 30
direttiva qualificazione. Infine, riguardo la presenza in Svizzera di membri della famiglia dei ricorrenti,
la SEM rinvia alla decisione del 27 aprile 2016 ed alla sentenza del Tribunale D-3542/2016
precisando che nonostante lo stato di salute del ricorrente, non risulterebbe con i famigliari alcun
rapporto di dipendenza particolare. Gli insorgenti non potrebbero inoltre avvalersi della recente sentenza
del Tribunale riguardante la sorella di B._______ poiché l'esito di tale procedura costituirebbe
il risultato di un apprezzamento individuale e preciso del caso.
Q. Con
replica del 25 agosto 2017 i ricorrenti contestano le osservazioni della SEM ritenendo invece
la presenza di motivi umanitari estremamente convincenti. Lo stato psichiatrico del signor A._______
- affetto da psicosi reattiva che avrebbe già comportato un ricovero - nonostante le
cure predisposte e dosaggi importanti di farmacoterapia ansiolitica sarebbe invero rimasto fragile, suscettibile
di peggioramento e caratterizzato da una persistente sintomatologia delirante, accompagnato da angoscia
persistente di stampo psicotico e da idee suicidarie ricorrenti con spunti deliranti. Egli necessiterebbe
dunque di una presa a carico medico-psichiatrica ravvicinata per contenere la sintomatologia ed evitare
ricadute. Tale presa a carico, verosimilmente, non gli verrebbe più garantita in Grecia. Anche il
figlio D._______ sarebbe seguito da qualche mese dal servizio medico-psicologico di I._______ per la
presenza di sintomi ansiosi e depressivi, la cui gravità potrebbe condurre ad un arresto evolutivo.
Considerate infine le grosse difficoltà a cui sarebbe confrontata la Grecia nella gestione dei migranti,
apparirebbe dunque opportuno rinunciare all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti.
A sostegno delle loro argomentazioni hanno fornito:
-
un rapporto medico concernente A._______ del 2 agosto 2017 del Servizio psico-sociale
di I._______ (doc. 4);
-
la valutazione inerente a D._______ del 18 agosto 2017 del Servizio medico-psicologico
di I._______ (doc. 5).
R. In
sede di duplica, con osservazioni dell'11 settembre 2017, la SEM rinvia per quanto riguarda
lo stato di salute di A._______ alla sua risposta al ricorso ed alla decisione impugnata. Essa rileva
inoltre che i suoi problemi di salute, apparsi solamente dopo il suo ritorno in Svizzera nel gennaio
del 2017, sarebbero probabilmente da ricondurre alla sua situazione personale ed in particolare alla
decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo e di allontanamento. Uno stato depressivo
o suicidario apparso in seguito all'ordine di espulsione dalla Svizzera non obbligherebbe le autorità
a modificare la loro posizione. Le medesime considerazioni varrebbero per il figlio D._______, il quale,
alla stregua del padre avrà la possibilità di consultare un medico in Grecia. D'altra parte,
sarebbe compito delle persone specializzate che seguono il ragazzo di prepararlo al meglio alla partenza
dalla Svizzera. In conclusione dunque, non vi sarebbero dunque elementi che lascerebbero presagire dei
motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali da ritenere che lo stesso costituirebbe
un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.
S. Con
osservazioni del 29 settembre 2017, gli insorgenti contestano innanzitutto l'insorgenza dei
problemi di salute di A._______ in Svizzera avendone egli già sofferto in Germania come dimostrerebbe
la domanda di riesame. Mentre in secondo luogo, essi negano che la causa di tali problemi sia identificabile
nelle vicende processuali legate alla domanda d'asilo in Svizzera. Come dimostrerebbero i certificati
medici invero, non si tratterebbe di una semplice depressione reattiva alla notizia dell'allontanamento
dalla Svizzera, ma bensì di uno stato psicotico molto più grave e complesso dovuto a diversi
fattori stressanti. Questi problemi di salute sarebbero a tal punto gravi da configurare l'ipotesi di
una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento. La valutazione andrebbe in effetti effettuata
tendendo anche in considerazione la possibilità che in Grecia l'insorgente riceva le cure di cui
necessita. Ora, data la precarietà delle condizioni di vita dei migranti in tale paese ed in particolare
data l'assenza di garanzia all'accesso a cure psichiatriche e psicologiche, il rischio per il ricorrente
di non ricevere più alcuna forma di sostegno e di cura - come d'altronde ritenuto dal Tribunale
nel caso della famiglia della sorella di B._______ - sarebbe molto marcato. Da ciò ne conseguirebbe
un gravissimo peggioramento delle condizioni cliniche di A._______, al punto da mettere in pericolo la
sua esistenza. Le medesime considerazioni sarebbero pure valide per D._______.
T. In
data 29 dicembre 2017 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale il certificato medico del 12 dicembre 2017
del Servizio psico-sociale di I._______ (doc. 6) il quale, a loro dire, farebbe stato di un costante
peggioramento del quadro clinico del signor A._______.
U. Con
osservazioni del 18 gennaio 2018, trasmesse ai ricorrenti per informazione, la SEM rinvia alle
prese di posizione precedenti dacché lo stato di salute del signor A._______ non avrebbe mostrato
sostanziali cambiamenti rispetto al mese di agosto 2017. L'autorità inferiore aggiunge infine che
il ricorrente non sarà da solo in Grecia, ma bensì sarà accompagnato dalla moglie e dai
figli, di cui due maggiorenni.
V. Ulteriori
fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per
l'esito della vertenza.
Diritto:
1. Le
procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità
(art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente
toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a -c PA). Pertanto sono legittimati ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto
dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
2. Con
ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto
o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. La
SEM ha trattato la richiesta degli interessati del 7 marzo 2017 quale istanza di riesame ai
sensi dell'art. 111 b cpv. 1 LAsi.
3.1 La
domanda di riesame, definita come richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista di
una riconsiderazione della propria decisione (cfr. André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II, 1984, pag. 947), è prevista dalla legge a partire dalla
modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111 b
cpv. 1 LAsi). Il rimedio straordinario in questione è tuttavia noto da tempo a giurisprudenza
e dottrina, che l'avevano dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede la facoltà di domandare
la revisione delle decisioni - e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1
e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una
tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale
a dire "una domanda di adattamento", ovvero nel caso in cui l'interessato si prevalga di un
cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione
materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed
ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin
Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a
ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.). Oltremodo, laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale
o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità, il ricorrente può
inoltre avvalersi, di fronte all'autorità di prima istanza, dei motivi di revisione previsti dall'art. 66
PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173; Kölz/Häner/Bertschi,
op. cit. n. 715 segg.). Secondo la giurisprudenza in ambito di revisione (applicabile per analogia
in materia di riesame), i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale
da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso
in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione (in questo caso il riesame) oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati,
a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Esclusi risultano dunque i mezzi di prova
che avrebbero già potuto essere presentati nell'ambito della decisione in questione (cfr. art. 66
cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione
della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi
riferimenti). Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe
condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale
(DTF 127 V 353 consid. 5b). In conclusione dunque, la domanda di riesame non può servire a
rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative (DTF 136 II 177 consid. 2.1).
3.2 Quo
alla distinzione tra domanda di riesame ed ulteriore domanda d'asilo, occorre fare riferimento agli argomenti
di cui l'interessato si avvale nella propria richiesta. Si è in presenza di una nuova domanda d'asilo,
sia essa formulata entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo (cfr.
art. 111 c LAsi; domanda multipla) o meno, quando il richiedente
asilo respinto che si trova ancora in Svizzera invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità
di rifugiato, posto che gli stessi siano sopraggiunti dopo la chiusura dell'ultima procedura d'asilo
(cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 4.2 e relativi riferimenti). Negli altri casi ed in particolare allorquando
l'interessato miri esclusivamente a far valere nuovi impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento,
trattasi invece di richiesta di riesame (cfr. ibidem).
3.3 Nel
caso in oggetto, con scritto indirizzato alla SEM del 7 marzo 2017 ed intitolato "Domanda
d'asilo" i ricorrenti non invocano alcun fatto nuovo atto a motivare la loro qualità di rifugiato,
ma bensì fanno valere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, essi richiedono
di riconsiderare la loro situazione a causa delle difficili condizioni di accoglienza in Grecia nonché
dei problemi di salute del signor A._______ insorti dopo la crescita in giudicato del provvedimento del
27 aprile 2016. Essi richiedono dunque l'adattamento di una decisione, inizialmente corretta,
a seguito di una modifica ulteriore dei fatti rilevanti.
Ora, già solo per questi motivi e senza necessità di ulteriori disamine, vi è luogo
di qualificare la domanda in questione, in accordo con l'autorità di prime cure, quale richiesta
di riesame.
3.4 Alla
luce di quanto precede dunque, essendo fatti valere unicamente degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento,
la conclusione tendente alla concessione dell'asilo in Svizzera risulta nella fattispecie inammissibile.
Nei citati limiti, vi è dunque luogo di entrare nel merito del ricorso.
4. I
ricorrenti fanno anzitutto valere di essere concretamente esposti al rischio di subire dei trattamenti
contrari all'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia a causa delle condizioni di vita in tale Paese.
4.1 Orbene,
il Tribunale rileva anzitutto che i mezzi di prova sui quali i richiedenti fondano le loro allegazioni,
ovvero la sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia, nonché i rapporti di Amnesty
International del 18 aprile 2016 e dell'UNHCR di dicembre 2014, risalgono a prima della decisione
della SEM del 27 aprile 2016 ed avrebbero dunque dovuto e potuto essere presentati nell'ambito
del ricorso contro di essa. Di conseguenza, già solo per questo motivo, il riesame del provvedimento
di prima istanza cresciuto in giudicato è escluso. A titolo puramente abbondanziale, il Tribunale
rileva comunque che sia la sentenza sia i rapporti sono inerenti alla situazione dei richiedenti l'asilo
la cui procedura non è ancora conclusa e non a quella di coloro - come i ricorrenti -
che hanno già ottenuto protezione in Grecia. Pertanto non risultano neppure pertinenti nella fattispecie.
4.2 In
secondo luogo, le condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia sono già state trattate sia
dalla SEM nella decisione del 27 aprile 2016 sia dal Tribunale nella sentenza D-3542/2016.
Si è in particolare osservato che ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, il peggioramento
significativo delle condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente -
in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti - a configurare una violazione dell'art. 3
CEDU (cfr. sentenza della Corte EDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95
e Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con
decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013,
n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013,
n. 40524/10, par. 65-73 e confermato dalla recente sentenza E.T. e N.T. contro Svizzera ed
Italia del 30 maggio 2017, 79480/13, par. 23). Sia l'autorità inferiore, sia il Tribunale
non hanno riconosciuto né l'esistenza di motivi umanitari estremamente convincenti né un rischio
sufficientemente reale ed imminente per i ricorrenti di subire delle privazioni di gravità tale
da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Invero, malgrado la difficile situazione
economica prevalente in Grecia, la quale ha condotto ad una riduzione sostanziale delle prestazioni di
assistenza fornite alle persone nel bisogno - sia di nazionalità straniera al beneficio di
un permesso di soggiorno sia di nazionalità greca - tale Paese è comunque legato alla
direttiva qualificazione. Tale direttiva prevede la non discriminazione nell'accesso all'occupazione,
all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'alloggio, e agli strumenti di integrazione
(cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). A questo
proposito non è stata riconosciuta alcuna pratica di discriminazione sistematica delle autorità
greche nei confronti dei beneficiari dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato rispetto
ai suoi cittadini cfr. D-3435/2016 consid. 4.31; confermata anche recentemente dalla sentenza del
TAF E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.1). Di conseguenza, spetta ai richiedenti
far valere i loro diritti e richiedere aiuto alle autorità greche. Infine, è stato ritenuto
che gli interessati possono rivolgersi a delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per
trovare un alloggio.
Tali suesposte considerazioni rimangono valide ed invariate dal momento che
per quanto riguarda le
condizioni di accoglienza dei rifugiati in Grecia, nella domanda di riesame qui
in disamina, gli insorgenti
non allegano alcuna modifica dei fatti intervenuta ulteriormente. Essi si
limitano a censurare nuovamente
ed in maniera generale la precarietà di tali condizioni senza sollevare alcun peggioramento della
situazione o una pratica di discriminazione sistematica nei confronti dei rifugiati, riconfermandosi
così nelle motivazioni già presentate nel corso della precedente procedura. In altre parole,
essi non hanno fornito elementi atti a confutare la valutazione dell'autorità inferiore nella decisione
del 27 aprile 2016 e pertanto, su questo punto, non risultano esservi motivi atti ad annullare
tale provvedimento.
5. È
ora necessario determinare se i problemi di salute di A._______, insorti dopo la fine della prima procedura
d'asilo, siano di natura tale da modificare la fattispecie e condurre ad un giudizio diverso.
5.1 Il
respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente
una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia
dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a
seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU
N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti).
In una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3
CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona
- in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata
ad un reale rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante
delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU
Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193).
5.2 Dal
certificato medico più attuale risulta che A._______ è affetto da una sindrome post-traumatica
da stress sviluppatasi nel contesto di eventi di vita traumatici e che nonostante una presa in carico
da parte del Servizio psico-sociale di I._______ e l'introduzione di una farmacoterapia ansiolitica,
antipsicotica ed antidepressiva, suo stato psichiatrico permane estremamente fragile e suscettibile di
peggioramento. Egli necessita dunque di una presa a carico medico-psichiatrica ravvicinata, volta al
contenimento della sintomatologia descritta, per evitare nuove possibili ricadute (cfr. doc. 6).
D'altro canto per quanto riguarda invece D._______, la valutazione iniziale ha messo in evidenza la presenta
di sintomi ansiosi e depressivi la cui gravità è compatibile con l'ipotesi di un arresto evolutivo.
Dopo colloqui settimanali con il minore e mensili con la madre il quadro clinico è andato progressivamente
migliorando con l'attenuazione dei disturbi del sonno e dei sintomi affettivi e depressivi. Nonostante
il miglioramento clinico, D._______ permane un ragazzo a rischio evolutivo ed è pertanto opportuno
approfondire la valutazione diagnostica e proseguire nei controlli evolutivi (cfr. doc. 5)
5.3 Nella
fattispecie, pur non volendo assolutamente minimizzare, le condizioni di salute di A._______ e D._______,
esse non sono di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della
giurisprudenza precitata.
5.3.1 Segnatamente,
da una parte - come neppure contestato dai ricorrenti - non essendo la loro malattia ad uno
stadio a tal punto avanzato o terminale, la morte non appare quale prospettiva prossima in caso di trasferimento.
5.3.2 Mentre
d'altra parte, non risultano neppure dei seri motivi di considerare che i ricorrenti saranno confrontati
ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero,
contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale e malgrado vi siano effettivamente dei problemi
dovuti alla crisi economica la quale causa una mancanza di risorse e di mediatori culturali nel sistema
sanitario, si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti
e che dunque in tale Paese i ricorrenti potranno ottenere i trattamenti medici adeguati (cfr. la recente
sentenza del Tribunale E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.2 inerente ad una donna
sola affetta da una sindrome post-traumatica da stress e necessitante una presa in carico psichiatrica).
A fondamento di ciò si rileva che la Grecia, in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione,
ha trasposto in diritto interno nazionale con decreto presidenziale (P.D).141/2013, pubblicato nella
gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, gli obblighi previsti da tale direttiva. In particolare, si
rileva che la nuova legge L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria
alle persone considerate vulnerabili - categoria di persone a cui appartengono i richiedenti l'asilo
ed i beneficiari di protezione internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report:
Greece, Update 2016, pag. 143, consultato il 08.02.2018). Già l'art. 14 del decreto presidenziale
(P.D).220/2007 - pubblicato nella gazzetta ufficiale volume A 251/13.11.2007 (consultato sul
sito < http://www.refworld.org/docid/49676abb2.html il 01.03.2018) e trasponente gli
obblighi sanciti dalla direttiva qualificazione del 2003 - prevedeva ugualmente l'accesso gratuito
alla necessaria assistenza sanitaria, farmacologica e ospedaliera ai richiedenti l'asilo non assicurati
ed indigenti. Alla luce delle suesposte considerazioni, non vi sono motivi di ritenere che il signor
A._______ ed il figlio D._______ non avranno accesso alla necessaria presa a carico medico-psichiatrica,
compresa la terapia farmacologica. Quale ulteriore elemento rafforzante tali considerazioni risulta inoltre
il fatto che la moglie, proprio per dei problemi psichiatrici, è stata già presa in cura ed
anche ospedalizzata in Grecia (cfr. sentenza D-3542/2016 consid. 4.3.2).
Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere competenti per l'esecuzione
dell'allontanamento da una parte informino debitamente le autorità greche in merito all'arrivo dei
ricorrenti ed al loro stato di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al
fine di garantire un trasferimento efficace e rapido di A._______ e del figlio D._______ alle strutture
terapeutiche adatte (cfr. inoltre infra consid. 5.4).
Infine, si rammenta ai ricorrenti che essendo stati riconosciuti quali rifugiati
in Grecia, sono
loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv.
rifugiati; RS 0.142.30,
art. 16-24). In particolare, essi potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU
(art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.
5.4 Il
Tribunale rileva in seguito che la fragilità dello stato di stato di salute psichico dei ricorrenti
dovrà essere debitamente presa in considerazione per le modalità d'organizzazione del trasferimento.
Siccome già la notificazione della presente sentenza potrebbe comportare un temporaneo peggioramento
dello stato psichico degli insorgenti, ed in particolare del signor A._______, si invita il rappresentante
a notificare la decisione in una forma adatta ai ricorrenti (se del caso in presenza del medico curante).
Prima del trasferimento inoltre, le autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento -
con eventualmente l'aiuto della SEM in applicazione dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento
e dell'espulsione di stranieri (OEAE, RS 142.281) - informeranno in maniera precisa e completa
le autorità greche dell'arrivo, dei problemi di salute e del bisogno di protezione dei ricorrenti,
così da permettere a tali autorità di indirizzare i ricorrenti alle strutture terapeutiche
adatte per la continuazione del loro trattamento, rispettivamente della loro terapia. Alla luce delle
particolarità del caso di specie, risulta per di più opportuno che le autorità greche
vengano informate che si tratta di un unico nucleo familiare e che dunque i figli maggiorenni G._______
e H._______ non vengano separati dalla famiglia così da garantire un'ulteriore stabilità allo
stato di salute di A._______ e D._______. Oltracciò, risulterà necessario chiarire se sarà
necessario disporre un accompagnamento da parte di psichiatri al fine di assicurarsi che sia per il viaggio
sia per la consegna alle autorità greche gli insorgenti ricevano i medicamenti necessari. Per garantire
una consona ed ininterrotta continuazione delle cure, i certificati medici sono da tradurre se possibile
in greco, altrimenti per lo meno in inglese. Inoltre, gli insorgenti potranno altresì usufruire
dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
[OAsi 2], RS 142.312).
5.5 Alla
luce di quanto sopra, neppure i problemi di salute di A._______ e di D._______ costituiscono un motivo
atto ad annullare la decisione della SEM del 27 aprile 2016.
6. Infine,
il fatto che i parenti degli insorgenti abbiano ricevuto l'ammissione provvisoria in Svizzera, non giustifica
una diversa valutazione del caso in disamina in quanto la situazione non risulta comparabile. Da una
parte, come già rilevato nella procedura precedente (e non essendo stato invocato un cambiamento
di circostanze al riguardo), non risulta alcun rapporto di dipendenza particolare ai sensi dell'art. 8
CEDU. Mentre dall'altra si rileva che la procedura inerente ai famigliari in cui il Tribunale ha ammesso
il ricorso non è comparabile al caso di specie. Invero, date le particolarità della situazione
dei famigliari, segnatamente la gravità della sindrome post-traumatica da stress della bambina sviluppatasi
a seguito di eventi estremamente traumatizzanti nonché la mancanza di un'adeguata rete famigliare
di sostegno, è stata riconosciuta per la stessa l'esistenza di un rischio concreto di messa in pericolo
contrario all'interesse superiore del fanciullo (cfr. sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017
consid. 4.9). Nel caso di specie, invece, malgrado la fragilità dello stato psichiatrico di
A._______ e D._______, gli stessi non sono di gravità comparabile a quello della bambina ed oltracciò
essi saranno accompagnati dai famigliari i quali, in particolare i figli maggiorenni G._______ e H._______,
contribuiscono in maniera importante a garantire la stabilità del loro quadro psichico e costituiscono
un importante punto di riferimento per tutti i membri della famiglia (cfr. certificati medici allegati
alla domanda di riesame e doc. 4, 5 e 6 e procedure D-2989/2017 e D-2990/2017).
7. Visto
quanto sopra dunque la decisione su riesame del 25 aprile 2017 va confermata ed il ricorso
deve essere respinto.
8. Visto
l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'500.- versato il 19 giugno 2017.
9. La
presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata
dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1
LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per
quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le
spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo
spese di CHF 1'500.- versato il 19 giugno 2017.
3. Questa
sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio:
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La cancelliera:
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Daniele Cattaneo
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Sebastiana Bosshardt
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Data di spedizione:
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Precisione importante: la lista delle decisioni proposte à generata automaticamente, senza alcun lavoro intellettuale. |
griechenland
entscheid
gesundheitszustand
alv
staatssekretariat für migration
behörde
richterliche behörde
wiedererwägung
wegweisungsvollzug(asylrecht)
staat
leben
zufall
sachverhalt
klage
verfahren
beschwerde in öffentlich-rechtlichen angelegenheiten
vorinstanz
rechtshilfegesuch
anwesenheit
revision(entscheid)
revision(raumplan)
grund
gesundheitswesen
asylgesuch
abwesenheit
internationaler schutz
verlängerung
frage
ort
bundesgericht
bundesverwaltungsgericht
gefahr(allgemein)
achtung
beweis
zwischenentscheid
familie
iok
arztbericht
krankheit
sitz
belgien
vertreter
italien
zugang(allgemein)
stichtag
gesuch(emrk)
änderung(allgemein)
verordnung
erforderlichkeit
beendigung
arzt
stelle
deutschland
vater
sinngehalt
monat
analogie
niederlande
zahlung
sozialhilfe
ursprungsbezeichnung
asylverfahren
staatssekretariat(eda)
therapie
weisung
kenntnis
bundesrat
funktion
replik
mutter
name
stempel
mitgliedstaat
drittstaat
person
wille
deckung
neuanmeldung
beistandspflicht
akte
qualifikation(ipr)
verwaltungsverordnung
richtlinie(allgemein)
neuenburg(kanton)
schriftstück
rechtsverletzung
erheblichkeit
wegweisung(asylrecht)
kreisschreiben(schkg)
spielregel
protokoll(schriftstück)
urkunde(allgemein)
form und inhalt
werkstoff
beschwerdeführer
kur
zweck(allgemein)
veränderung der verhältnisse
ehegatte
kostenvorschuss
verfahrenskosten
leiter
beleuchtung
anfechtungsgegenstand
dispositiv
unterhaltspflicht
unterrichtsfach
praktikum
aufschiebende wirkung
arztzeugnis
kopie
rückkehr
nato
zuneigung
kommunikation
autonomie
wirkung
aufgabenteilung
rückübernahme dublin
vernehmlassungsverfahren(allgemein)
natur- und heimatschutzkommission
vorleben
beschwerdeschrift
erste instanz
schutzwürdiges interesse
flüchtlingseigenschaft
revision(rechtssetzung)
rohrleitung
beilage
neues tatsächliches vorbringen
not
prognose
geschwister
übermüdung
oberbefehlshaber
innerhalb |
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