Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la Segreteria della Commissione della concorrenza (di seguito: Segreteria),
d'intesa con un membro della presidenza della Commissione della concorrenza (di seguito: COMCO o autorità
inferiore), in data 9 ottobre 2007, ha aperto nei confronti di X._______ e altre imprese di spedizione
un'inchiesta giusta l'art. 27 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni
della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart, RS 251);
che la Segreteria ha aperto tale inchiesta dopo essere venuta a conoscenza di
indizi relativi alla trasmissione e/o alla determinazione comune di sopratasse, di tasse e di tariffe
di spedizione nel settore delle prestazioni internazionali di trasporto su strada e di logistica, con
lo scopo di stabilire se questi accordi costituiscano delle limitazioni illecite della concorrenza ai
sensi dell'art. 5 LCart;
che per chiarire la fattispecie la Segreteria, con lettera di data 2 dicembre
2008, ha fatto pervenire ai membri di X._______, tra cui la ditta A._______ SA (di seguito: ricorrente),
un questionario da ritornare debitamente compilato entro il 30 gennaio 2009;
che a motivo del mancato inoltro da parte di alcuni membri del questionario
in narrativa, fra cui anche la ricorrente, la Segreteria ha sollecitato gli interessati, la prima volta
con missiva raccomandata del 16 settembre 2009, impartendo un termine scadente il 1° ottobre 2009
per rimediare alla mancanza;
che su richiesta della ricorrente, in data 19 ottobre 2009, la Segreteria ha
fatto pervenire alla medesima il formulario di cui parola in versione italiana, posticipando fino al
3 novembre 2009 il termine per la trasmissione;
che, in data 2 dicembre 2009, la ricorrente è stata sollecitata una seconda
volta, nonché avvertita del fatto che nel caso in cui il questionario non fosse stato riconsegnato
entro il termine impartito, vale a dire il 17 dicembre 2009, sarebbe stata emanata una decisione di richiesta
d'informazioni soggetta a spese;
che scaduto infruttuoso anche il summenzionato termine e dopo una promessa telefonica
fornita dalla ricorrente rimasta tuttavia inevasa, con decisione incidentale del 16 giugno 2010 l'autorità
inferiore ha imposto alla ricorrente l'obbligo di ritornare il questionario debitamente compilato entro
il 16 luglio 2010 (cfr. cifra 1 del dispositivo) accollandole fr. 800.- di costi procedurali per l'emanazione
di tale decisione (cfr. cifra 3 del dispositivo), oltre a levare l'effetto sospensivo in caso di ricorso
contro tale decisione (cfr. cifra 5 del dispositivo);
che al punto D della decisione incidentale l'autorità inferiore illustra
come giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998 sugli emolumenti nell'ambito della legge
sui cartelli (Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart, RS 251.2), colui che occasiona un procedimento
amministrativo è tenuto a pagare degli emolumenti (cfr. art. 4 cpv. 1 OEm-LCart), i quali vengono
calcolati in funzione del tempo impiegato variando da fr. 100.- a fr. 400.- a dipendenza dall'urgenza
dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo (cfr. art. 4 cpv. 2 OEm-LCart);
che la stessa autorità giustifica l'importo di fr. 800.-, avanzato nei
confronti della ricorrente, col fatto che la decisione in questione, scaturita dal manchevole comportamento
della medesima destinataria, avrebbe comportato un dispendio di tempo di quattro ore a fr. 200.- all'ora;
che, in data 19 giugno 2010, la ricorrente ha interposto ricorso contro la suddetta
decisione, per mezzo della quale ha chiesto la rinuncia a dover pagare fr. 800.- relativi ai costi di
procedura, giustificando il mancato inoltro del formulario all'assenza per malattia della persona incaricata,
la signora S._______, producendo quali giustificativi i relativi certificati medici;
che ad avvenuto pagamento, in data 16 luglio 2010, dell'anticipo spese di fr.
400.- da parte della ricorrente, la scrivente autorità ha inviato copia del ricorso all'autorità
inferiore, invitandola a rispondere al ricorso;
che con presa di posizione di data 11 agosto 2010, la COMCO chiede la reiezione
del gravame per due ragioni: la prima concerne il fatto che la ricorrente avrebbe avuto il tempo necessario,
vale a dire otto mesi e mezzo, per compilare il formulario, periodo quest'ultimo in cui la signora S._______,
tra l'altro, non era nemmeno assente per malattia; la seconda ragione risiede nell'inefficiente organizzazione
della società, in quanto anche qualora la persona incaricata fosse stata effettivamente impossibilitata
a fornire la sua prestazione, avrebbe dovuto essere sostituita da un'altra persona; a tal proposito l'autorità
inferiore imputa alla ricorrente non solo una mancanza organizzativa, ma pure una negligenza intenzionale
o addirittura dolo intenzionale nell'obbligo di fornire le informazioni richieste;
che giusta l'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo
5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021);
che l'art. 32 LTAF menziona le materie delle decisioni i cui ricorsi sono inammissibili
e che il tema, oggetto della decisione impugnata, non cade sotto le eccezioni di tale normativa di legge;
che la COMCO, rispettivamente la sua Segreteria sono autorità inferiori
ai sensi dell'art. 32 lett. f LTAF, contro le cui decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo
federale;
che lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire sul ricorso
in questione;
che la ricorrente possiede la qualità per ricorrere, in quanto ha partecipato
al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sembra particolarmente toccata dall'obbligo di dover
pagare i costi di procedura giusta l'impugnata cifra 3 del dispositivo della decisione incidentale e
in questo senso avrebbe un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (cfr. art. 48 cpv. 1 PA);
che la decisione dell'autorità inferiore di data 16 giugno 2010 riporta
il titolo di "decisione incidentale", mentre la ricorrente contesta solo la cifra 3 del dispositivo
di tale decisione concernente la messa a carico dei costi per la redazione di detta decisione;
che sulla scorta dell'art. 5 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 46 cpv. 1 PA
sono decisioni impugnabili anche le decisioni incidentali notificate separatamente, a condizione che
le medesime possano causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o che l'eventuale
accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA);
che con la nozione di pregiudizio irreparabile la giurisprudenza intende un
pregiudizio di natura giuridica a cui non possa venir posto rimedio successivamente, in particolare con
una decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 134 I 83 consid. 3.1; 134 III 188 consid.
2.1; 134 IV 43 consid. 2.1), mentre inconvenienti meramente fattuali, come ad esempio l'allungamento
dei tempi della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa, non sono per contro considerati danni
irreparabili (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1; 133 IV 139 consid. 4);
che tale prassi è fondata su motivi di economia di procedura, nel senso
che il Tribunale federale deve di norma occuparsi una sola volta di un procedimento, valutandolo nel
suo insieme quando vi è la certezza che il ricorrente subisce effettivamente un danno definitivo,
e solo laddove la trattazione anticipata di alcuni aspetti costituisce un'esigenza imperativa e la possibilità
di ricorrere non appare un artificio procedurale fine a sé stesso si giustifica di ammettere, se
del caso, un procedimento incidentale (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629
consid. 2.1);
che, a meno che l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non dia manifestamente
adito a dubbi, incombe alla parte ricorrente illustrare e dimostrare perché e in che misura tale
presupposto processuale risulta adempiuto (DTF 134 III 426 consid. 1.2; 133 IV 288 consid. 3.2; 133 III
629 consid. 2.3.1);
che, in un caso analogo, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che
la fissazione di un termine ordinatorio per compilare il questionario della COMCO non rientra nell'ambito
di quelle decisioni incidentali che sono suscettibili di essere impugnate con un ricorso separato, in
quanto la sola conseguenza al mancato adempimento dell'obbligo di fornire informazioni consisterebbe
nell'infliggere una sanzione amministrativa ai sensi degli art. 52 e 55 LCart e una simile misura è
constitutiva di una decisione finale impugnabile, per cui il termine fissato al ricorrente per adempiere
all'obbligo di informare non è tale da causargli un pregiudizio irreparabile (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale del 6 dicembre 2010 B-7084/2010, consid. 1.5.3);
che, sulla base della prassi del Tribunale federale in materia di decisione
incidentale di rinvio per nuova decisione all'autorità inferiore, il Tribunale amministrativo federale
ha ritenuto inoltre che l'addossamento di costi procedurali non comporta per il ricorrente un pregiudizio
irreparabile, considerato che egli è in grado di impugnare una simile pronunzia in un procedimento
di ricorso rivolto contro la decisione nella causa principale (cfr. decisione TAF B-7084/2010 consid.
1.5.4);
che pur quanto alla giurisprudenza del TAF summenzionata possa essere attribuita
una valenza a livello generale, si impongono tuttavia alcune precisazioni nel caso di specie;
che il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sulla questione
se e in che misura è possibile addossare le spese procedurali sulla base dell'OEm-LCart in una decisione
incidentale;
che, a tale riguardo, l'Alta Corte, ha definito l'OEm-LCart conforme alla Costituzione
e alla legge, precisando comunque che, secondo un'interpretazione conforme alla legge, tale ordinanza
consente un obbligo di sopportare le spese solamente tramite applicazione analoga del principio secondo
cui è la parte soccombente che deve assumersi le spese di procedura ("Unterliegerprinzip")
e che l'addurre di una ragione qualsiasi per l'apertura di un'inchiesta non può di per sé comportare
l'obbligo di sopportare le spese, tanto più che se un comportamento suscettibile di limitare la
concorrenza si rivela lecito per particolari motivi, la persona il cui comportamento fa oggetto dell'inchiesta
non può essere definita soccombente e non possono quindi esserle addossate le spese procedurali
(cfr. DTF 128 II 247 cons. 3-5, 6.1 e 6.2, citata in: DTF 2A.492/2002 del 17 giugno 2003, consid. 6.2
s.);
che, sulla base di questa prassi, il Tribunale federale ha limitato il principio
ancorato all'art. 2 Oem-LCart secondo cui è tenuto a pagare gli emolumenti colui che occasiona un
procedimento amministrativo, indicando che, se da un esame ai sensi della LCart emerge che sono riservate
particolari prescrizioni legali di cui all'art. 3 LCart e che alla fattispecie non può essere applicata
la LCart, ad un'impresa indagata non possono essere addossate spese, in quanto l'esito dell'esame se
sono dati i presupposti per un'eccezione ai sensi dell'art. 3 LCart può avere un influsso sulla
ripartizione delle spese (DTF 2A.492/2002 consid. 6.3);
che nel caso in esame la COMCO ha aperto un'inchiesta secondo l'art. 27
LCart nei confronti di X._______ e di altre imprese di spedizione, tra cui la ricorrente, al fine di
stabilire se sussistono accordi che rappresentano limitazioni illecite della concorrenza ai sensi dell'art.
5 LCart;
che un'inchiesta giusta l'art. 27 LCart può essere conclusa con una decisione
di accertamento dell'illiceità di una limitazione della concorrenza, con la quale eventualmente
possono essere ordinate le misure da adottare in futuro (cfr. art. 30 LCart), oppure tramite conciliazione
(art. 29 LCart), e, se la Segreteria o la COMCO ritengono lecita la limitazione della concorrenza indagata
oppure non può essere comprovata l'illiceità della stessa, l'inchiesta viene di principio sospesa
con decisione (cfr. Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, Bern 2008,
N. 991 ss.);
che un obbligo a pagare gli emolumenti sussiste soltanto se risultano effettivamente
indizi per una limitazione illecita della concorrenza, per cui i partecipanti ad un'inchiesta sono esenti
dal pagamento di spese se gli indizi presenti all'inizio dell'inchiesta non trovano conferma e il procedimento
è di conseguenza sospeso (cfr. Christoph Tagmann/Beat Zirlick, in: Amstutz/Reinert
(Hrsg.), Basler Kommentar Kartellgesetz, Basilea 2010, N. 7 ss, in particolare N. 10 e 11 ad art. 53a
LCart);
che al fine di accertare la fattispecie giuridicamente rilevante le autorità
in materia di concorrenza hanno a disposizione diversi provvedimenti d'istruzione, tra l'altro l'ordine
impartito alle imprese indagate o a terzi di fornire informazioni conformemente all'art. 40 LCart;
che il caso di specie differisce da quello trattato dal Tribunale federale nella
giurisprudenza summenzionata, nella misura in cui la decisione incidentale con la messa a carico delle
spese aveva come oggetto la competenza delle autorità della concorrenza ad aprire un'inchiesta in
un determinato campo, mentre la questione giuridicamente rilevante per le spese consisteva nell'esaminare
se erano dati i presupposti per l'applicazione della legge sui cartelli sulla base dell'art. 3 LCart,
per cui per decidere definitivamente sulla ripartizione dei costi occorreva attendere l'esito dell'esame
di tale questione davanti all'autorità di prima istanza;
che in casu la motivazione del ricorso contro la messa a carico delle spese,
a differenza del caso menzionato trattato dal Tribunale federale, non verte sulla mancata applicabilità
della LCart (in particolare l'art. 3 LCart), bensì sulle ragioni giustificative per l'inosservanza
del termine per inoltrare le informazioni richieste;
che quindi, a differenza della decisione del Tribunale federale summenzionata,
nel presente caso non si tratta della questione a sapere se la ricorrente può essere ritenuta parte
soccombente o vincente al termine della procedura d'inchiesta e neanche se la ricorrente abbia violato
il suo obbligo di fornire informazioni, bensì unicamente, come esposto più sotto, di stabilire
se la medesima con il suo comportamento ha occasionato l'emanazione della decisione formale in merito
all'obbligo di fornire informazioni e con ciò le relative spese di procedura;
che in questo stadio della procedura non è possibile stabilire con certezza
se l'inchiesta verrà conclusa con una decisione di accertamento dell'illiceità oppure con una
decisione di sospensione dell'inchiesta, per cui all'inizio dell'inchiesta appare ancora incerto se e
in che misura ad inchiesta ultimata potranno essere addossate spese procedurali ai partecipanti (cfr.
art. 53a cpv. 3 LCart e gli artt. 3 cpv.2 lett. b e c OEm-LCart);
che è vero che un'inchiesta giusta l'art 27 LCart secondo la prassi della
COMCO può essere sospesa tramite decisione, mentre non è da attendersi che ogni sospensione
di un'inchiesta sia impugnabile indipendentemente della questione a sapere se con essa vengono addossate
spese procedurali ai partecipanti coinvolti nell'inchiesta;
che, considerato che la ricorrente non mette tuttavia in discussione il fatto
di dover fornire delle informazioni e non contesta neppure l'obbligo di fornire informazioni, il prelevamento
delle spese per la stesura di tale decisione non riveste necessariamente il carattere di una decisione
incidentale, in quanto le spese consistono unicamente nel dispendio per la stesura di una decisione formale
causata dal rifiuto della ricorrente di fornire le informazioni richieste nel periodo antecedente alla
decisione;
che l'obbligo di sopportare le spese come pure l'importo delle stesse, vista
la situazione procedurale circoscritta, non dipendono dall'esito dell'inchiesta svolta dall'autorità
inferiore o da un'eventuale procedura di sanzione per violazione dell'obbligo di fornire informazioni;
che in altre parole non è ravvisabile, se e in che misura l'esito dell'inchiesta
principale od un'eventuale procedura di sanzione potrebbe avere ancora degli effetti sulla valutazione
delle spese per la stesura della decisione in questione;
che, considerato quanto precede, la cifra impugnata concernente l'addossamento
delle spese per la stesura rispettivamente emanazione formale della decisione, in questo senso, non rappresenterebbe
un passo nello svolgimento della procedura d'inchiesta o di sanzione;
che l'obbligo di sopportare le spese si fonda sulla fattispecie che ha preceduto
l'emanazione formale della decisione concernente l'obbligo di fornire le informazioni richieste, come
del resto emerge dai diversi solleciti della Comco alla ricorrente a riempire il formulario ed anche
dall'avviso che nel caso in cui il questionario non fosse stato riconsegnato entro il termine impartito
sarebbe stata emanata una decisione di richiesta d'informazioni soggetta a spese;
che quindi si tratta di una fattispecie che si è conclusa dal punto di
vista temporale e che si rivela pronta per essere decisa in modo definitivo;
che la questione a sapere se la ricorrente con il suo comportamento (il non
aver compilato il formulario) può essere obbligata a sopportare spese procedurali sarebbe quindi
suscettibile di essere trattata separatamente, indipendentemente e definitivamente;
che le allegazioni suesposte tendono piuttosto a lasciar concludere che la messa
a carico dei costi di procedura per la stesura della decisione impugnata sia da intendere come una decisione
finale, poiché fondata su una fattispecie che si presenta conclusa e pronta per essere decisa indipendentemente
da eventuali decisioni posteriori su un'eventuale violazione dell'obbligo di fornire informazioni o su
un'eventuale limitazione illecita della concorrenza;
che almeno per quanto attiene all'obbligo di fornire informazioni pronunciato
nei confronti di terzi risulta più chiaro che i destinatari di una tale decisione, venendo loro
a mancare il ruolo di parte nella procedura d'inchiesta vera e propria, non si troverebbero nella fase
di decisione incidentale di un procedimento, e che quindi l'obbligo di fornire informazioni potrebbe
essere emanato solo tramite decisione finale, ciò che dovrebbe valere a fortiori anche per le spese
di redazione di tale decisione;
che d'altra parte, in dottrina e giurisprudenza è sostenuta l'opinione
che la decisione avente come oggetto tra l'altro l'obbligo di informare con la comminatoria di sanzioni,
per quanto intesa come decisione incidentale, rappresenta di principio un pregiudizio irreparabile per
l'interessato (DTF 2A.492/2002 consid. 4.3 in fine con ulteriori rinvii, 2P.244/2003 consid. 1.3);
che considerato il sussistere di un pregiudizio irreparabile, ammettendo il
caso che si tratti di una decisione incidentale, può essere lasciato indeciso se la cifra 3 del
dispositivo qui impugnata possa essere intesa come decisione finale o incidentale, in quanto in ogni
caso si rivelerebbe giustificato entrare nel merito del ricorso;
che, visto quanto precede, non farebbe neanche senso voler imporre all'autorità
inferiore di decidere più tardi sulle spese per la stesura della decisione concernente l'obbligo
di fornire informazioni, cioè soltanto nell'ambito della decisione finale dopo la chiusura dell'inchiesta;
che la cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata del 16 giugno 2010
ha per oggetto una prestazione pecuniaria, motivo per cui la cifra 5 del dispositivo riguardante l'effetto
sospensivo non tocca la contestata cifra 3 del dispositivo (cfr. art. 55 cpv. 2 PA);
che il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti
dalla legge (cfr. artt. 50 e 52 PA), l'anticipo spese è stato versato tempestivamente (cfr. art.
63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (cfr. art. 44 segg. PA);
che il ricorso è quindi ammissibile e occorre entrare nel merito dello
stesso;
che come menzionato in precedenza, l'oggetto del ricorso è circoscritto
ai costi scaturiti dall'emanazione della decisione incidentale (cfr. cifra 3 del dispositivo), mentre
non sono messi in dubbio le ulteriori cifre del dispositivo di tale decisione, in particolare l'obbligo,
da parte della ricorrente, di fornire le informazioni richieste attraverso la compilazione del formulario
ricevuto dall'autorità inferiore, cosicché le rimanenti cifre del dispositivo non sono impugnate;
che si ribadisce come la ricorrente giustifichi il suo non aver dato seguito
alle richieste avanzate dall'autorità inferiore dal fatto che la collaboratrice incaricata fosse
inabile al lavoro per malattia e quindi assente;
che secondo l'art. 2 OEm-LCart, il quale recita che chiunque occasiona un procedimento
amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l'articolo è tenuto a pagare gli
emolumenti, in casu occorre verificare se la ricorrente ha occasionato la decisione contestata (cfr.
anche art. 2 dell'Ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; 172.041.1] in relazione
all'art. 1a OEm-LCart);
che l'autorità inferiore, come già menzionato, in data 2 dicembre
2009 ha sollecitato la ricorrente per la seconda volta con la comminatoria dell'emanazione di una decisione
soggetta a costi di procedura in caso d'inosservanza del termine (cfr. art. 23 PA);
che in base agli atti la ricorrente non ha richiesto all'autorità inferiore
né una proroga del termine impartito né una sua restituzione;
che considerato il fatto che la ricorrente non abbia tenuto fede alle sue promesse
fornite telefonicamente in data 22 gennaio 2010, all'autorità inferiore, alfine di poter avanzare
con la procedura d'inchiesta, non è rimasta altra alternativa se non quella di emanare nei confronti
della ricorrente una decisione formale obbligandola a trasmettere il formulario in questione debitamente
compilato;
che la ricorrente, solo al momento dell'inoltro del proprio ricorso, ha prodotto
i certificati medici inerenti il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 maggio 2010 della collaboratrice
aziendale considerata dalla società medesima la persona competente per fornire le informazioni richieste,
la signora S._______;
che può rimanere aperta la questione a sapere se con la trasmissione dei
certificati medici al momento dell'inoltro del ricorso i presupposti per la restituzione del termine
per l'invio del compilato formulario, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, potrebbero essere dati o meno,
considerato come, in casu, dal punto di vista dell'obbligo della messa a carico dei costi di procedura
è d'interesse stabilire, in un primo tempo, se la ricorrente con il suo comportamento abbia causato,
rispettivamente provocato tale decisione;
che la richiesta di informazioni da parte dell'autorità inferiore non era
rivolta alla signora S._______ personalmente, bensì alla ricorrente in qualità di società,
alla quale spettava il dovere di trasmettere le informazioni, per la trasmissione delle quali la medesima
avrebbe dovuto adeguatamente organizzarsi sostituendo la persona impossibilitata, oppure intraprendere
tutti i provvedimenti necessari per poter far fronte ai suoi doveri o almeno, in caso d'impedimento,
formulare tempestivamente domanda di proroga del termine stabilito dall'autorità inferiore, in caso
contrario alla ricorrente non può che essere riconosciuta una mancata organizzazione societaria,
nel senso di una violazione del proprio dovere di diligenza (cfr. per una SA di piccole dimensioni la
decisione del Tribunale amministrativo federale B-8115/2008 del 2 febbraio 2010 consid. 5.4.9);
che la prova attestante la non imputabilità dell'impedimento di agire entro
il termine, potrebbe portare sì ad una restituzione del termine, non può tuttavia essere d'aiuto
nell'annullare l'attribuzione dei costi di procedura se il comportamento che ha fatto scaturire la decisione
soggetta a tali costi, sia posteriormente giustificato, vale a dire dopo la nascita dei costi di procedura
(cfr. art. 24 PA);
che anche qualora si ritenesse la contestata messa a carico dei costi e l'esibizione
dei certificati medici come una richiesta di restituzione del termine secondo l'art. 24 cpv. 1 PA, occorrerebbe
concludere che la ricorrente non ha mostrato né l'impedimento subentrato senza sua colpa né
in che misura questo le avrebbe impedito di dar seguito ai suoi obblighi non garantendo di rispedire
il formulario compilato entro 30 giorni a partire dalla cessazione di tale impedimento e che comunque
anche il momento a partire dal quale avrebbe incominciato a decorrere il termine non è assolutamente
chiaro, dopo che è stato possibile contattare telefonicamente in data 22 gennaio 2010 il membro
del consiglio di amministrazione, la signora I._______, per il tramite della quale, alla ricorrente è
stato possibile inoltrare il ricorso;
che anche i presupposti per una restituzione dei termini giusta l'art. 24 cpv.
1 PA non potrebbero pertanto essere considerati osservati;
che di conseguenza sulla base dell'art. 2 OEm-LCart, la ricorrente deve far
fronte ai costi di procedura derivanti dall'emanazione della decisione incidentale impugnata;
che l'importo stesso, rispettivamente il calcolo delle spese addossate non è
contestato, quindi non si deve entrare oltre nella questione;
che per tutti i succitati motivi, il ricorso va integralmente respinto, mentre
la cifra 3 della decisione confermata;
che considerato l'esito della procedura, la ricorrente, soccombendo, deve sopportare
le spese procedurali (cfr. art. 63 cpv. 1 PA) fissate a fr. 400.- da compensare con l'anticipo spese
di medesimo importo versato in data 16 luglio 2010;
che in qualità di parte soccombente alla ricorrente non può essere
assegnata alcuna indennità (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e contrario);
che la COMCO in qualità di autorità federale non ha diritto ad un'indennità
a titolo di ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2);