Corte II

B-4497/2010


Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la Segreteria della Commissione della concorrenza (di seguito: Segreteria), d'intesa con un membro della presidenza della Commissione della concorrenza (di seguito: COMCO o autorità inferiore), in data 9 ottobre 2007, ha aperto nei confronti di X._______ e altre imprese di spedizione un'inchiesta giusta l'art. 27 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart, RS 251);

che la Segreteria ha aperto tale inchiesta dopo essere venuta a conoscenza di indizi relativi alla trasmissione e/o alla determinazione comune di sopratasse, di tasse e di tariffe di spedizione nel settore delle prestazioni internazionali di trasporto su strada e di logistica, con lo scopo di stabilire se questi accordi costituiscano delle limitazioni illecite della concorrenza ai sensi dell'art. 5 LCart;

che per chiarire la fattispecie la Segreteria, con lettera di data 2 dicembre 2008, ha fatto pervenire ai membri di X._______, tra cui la ditta A._______ SA (di seguito: ricorrente), un questionario da ritornare debitamente compilato entro il 30 gennaio 2009;

che a motivo del mancato inoltro da parte di alcuni membri del questionario in narrativa, fra cui anche la ricorrente, la Segreteria ha sollecitato gli interessati, la prima volta con missiva raccomandata del 16 settembre 2009, impartendo un termine scadente il 1° ottobre 2009 per rimediare alla mancanza;

che su richiesta della ricorrente, in data 19 ottobre 2009, la Segreteria ha fatto pervenire alla medesima il formulario di cui parola in versione italiana, posticipando fino al 3 novembre 2009 il termine per la trasmissione;

che, in data 2 dicembre 2009, la ricorrente è stata sollecitata una seconda volta, nonché avvertita del fatto che nel caso in cui il questionario non fosse stato riconsegnato entro il termine impartito, vale a dire il 17 dicembre 2009, sarebbe stata emanata una decisione di richiesta d'informazioni soggetta a spese;

che scaduto infruttuoso anche il summenzionato termine e dopo una promessa telefonica fornita dalla ricorrente rimasta tuttavia inevasa, con decisione incidentale del 16 giugno 2010 l'autorità inferiore ha imposto alla ricorrente l'obbligo di ritornare il questionario debitamente compilato entro il 16 luglio 2010 (cfr. cifra 1 del dispositivo) accollandole fr. 800.- di costi procedurali per l'emanazione di tale decisione (cfr. cifra 3 del dispositivo), oltre a levare l'effetto sospensivo in caso di ricorso contro tale decisione (cfr. cifra 5 del dispositivo);

che al punto D della decisione incidentale l'autorità inferiore illustra come giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998 sugli emolumenti nell'ambito della legge sui cartelli (Ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart, RS 251.2), colui che occasiona un procedimento amministrativo è tenuto a pagare degli emolumenti (cfr. art. 4 cpv. 1 OEm-LCart), i quali vengono calcolati in funzione del tempo impiegato variando da fr. 100.- a fr. 400.- a dipendenza dall'urgenza dell'affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo (cfr. art. 4 cpv. 2 OEm-LCart);

che la stessa autorità giustifica l'importo di fr. 800.-, avanzato nei confronti della ricorrente, col fatto che la decisione in questione, scaturita dal manchevole comportamento della medesima destinataria, avrebbe comportato un dispendio di tempo di quattro ore a fr. 200.- all'ora;

che, in data 19 giugno 2010, la ricorrente ha interposto ricorso contro la suddetta decisione, per mezzo della quale ha chiesto la rinuncia a dover pagare fr. 800.- relativi ai costi di procedura, giustificando il mancato inoltro del formulario all'assenza per malattia della persona incaricata, la signora S._______, producendo quali giustificativi i relativi certificati medici;

che ad avvenuto pagamento, in data 16 luglio 2010, dell'anticipo spese di fr. 400.- da parte della ricorrente, la scrivente autorità ha inviato copia del ricorso all'autorità inferiore, invitandola a rispondere al ricorso;

che con presa di posizione di data 11 agosto 2010, la COMCO chiede la reiezione del gravame per due ragioni: la prima concerne il fatto che la ricorrente avrebbe avuto il tempo necessario, vale a dire otto mesi e mezzo, per compilare il formulario, periodo quest'ultimo in cui la signora S._______, tra l'altro, non era nemmeno assente per malattia; la seconda ragione risiede nell'inefficiente organizzazione della società, in quanto anche qualora la persona incaricata fosse stata effettivamente impossibilitata a fornire la sua prestazione, avrebbe dovuto essere sostituita da un'altra persona; a tal proposito l'autorità inferiore imputa alla ricorrente non solo una mancanza organizzativa, ma pure una negligenza intenzionale o addirittura dolo intenzionale nell'obbligo di fornire le informazioni richieste;

che giusta l'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021);

che l'art. 32 LTAF menziona le materie delle decisioni i cui ricorsi sono inammissibili e che il tema, oggetto della decisione impugnata, non cade sotto le eccezioni di tale normativa di legge;

che la COMCO, rispettivamente la sua Segreteria sono autorità inferiori ai sensi dell'art. 32 lett. f LTAF, contro le cui decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale;

che lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire sul ricorso in questione;

che la ricorrente possiede la qualità per ricorrere, in quanto ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sembra particolarmente toccata dall'obbligo di dover pagare i costi di procedura giusta l'impugnata cifra 3 del dispositivo della decisione incidentale e in questo senso avrebbe un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (cfr. art. 48 cpv. 1 PA);

che la decisione dell'autorità inferiore di data 16 giugno 2010 riporta il titolo di "decisione incidentale", mentre la ricorrente contesta solo la cifra 3 del dispositivo di tale decisione concernente la messa a carico dei costi per la redazione di detta decisione;

che sulla scorta dell'art. 5 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 46 cpv. 1 PA sono decisioni impugnabili anche le decisioni incidentali notificate separatamente, a condizione che le medesime possano causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o che l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA);

che con la nozione di pregiudizio irreparabile la giurisprudenza intende un pregiudizio di natura giuridica a cui non possa venir posto rimedio successivamente, in particolare con una decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 134 I 83 consid. 3.1; 134 III 188 consid. 2.1; 134 IV 43 consid. 2.1), mentre inconvenienti meramente fattuali, come ad esempio l'allungamento dei tempi della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa, non sono per contro considerati danni irreparabili (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1; 133 IV 139 consid. 4);

che tale prassi è fondata su motivi di economia di procedura, nel senso che il Tribunale federale deve di norma occuparsi una sola volta di un procedimento, valutandolo nel suo insieme quando vi è la certezza che il ricorrente subisce effettivamente un danno definitivo, e solo laddove la trattazione anticipata di alcuni aspetti costituisce un'esigenza imperativa e la possibilità di ricorrere non appare un artificio procedurale fine a sé stesso si giustifica di ammettere, se del caso, un procedimento incidentale (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 134 III 188 consid. 2.1; 133 III 629 consid. 2.1);

che, a meno che l'esistenza di un pregiudizio irreparabile non dia manifestamente adito a dubbi, incombe alla parte ricorrente illustrare e dimostrare perché e in che misura tale presupposto processuale risulta adempiuto (DTF 134 III 426 consid. 1.2; 133 IV 288 consid. 3.2; 133 III 629 consid. 2.3.1);

che, in un caso analogo, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che la fissazione di un termine ordinatorio per compilare il questionario della COMCO non rientra nell'ambito di quelle decisioni incidentali che sono suscettibili di essere impugnate con un ricorso separato, in quanto la sola conseguenza al mancato adempimento dell'obbligo di fornire informazioni consisterebbe nell'infliggere una sanzione amministrativa ai sensi degli art. 52 e 55 LCart e una simile misura è constitutiva di una decisione finale impugnabile, per cui il termine fissato al ricorrente per adempiere all'obbligo di informare non è tale da causargli un pregiudizio irreparabile (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 6 dicembre 2010 B-7084/2010, consid. 1.5.3);

che, sulla base della prassi del Tribunale federale in materia di decisione incidentale di rinvio per nuova decisione all'autorità inferiore, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto inoltre che l'addossamento di costi procedurali non comporta per il ricorrente un pregiudizio irreparabile, considerato che egli è in grado di impugnare una simile pronunzia in un procedimento di ricorso rivolto contro la decisione nella causa principale (cfr. decisione TAF B-7084/2010 consid. 1.5.4);

che pur quanto alla giurisprudenza del TAF summenzionata possa essere attribuita una valenza a livello generale, si impongono tuttavia alcune precisazioni nel caso di specie;

che il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sulla questione se e in che misura è possibile addossare le spese procedurali sulla base dell'OEm-LCart in una decisione incidentale;

che, a tale riguardo, l'Alta Corte, ha definito l'OEm-LCart conforme alla Costituzione e alla legge, precisando comunque che, secondo un'interpretazione conforme alla legge, tale ordinanza consente un obbligo di sopportare le spese solamente tramite applicazione analoga del principio secondo cui è la parte soccombente che deve assumersi le spese di procedura ("Unterliegerprinzip") e che l'addurre di una ragione qualsiasi per l'apertura di un'inchiesta non può di per sé comportare l'obbligo di sopportare le spese, tanto più che se un comportamento suscettibile di limitare la concorrenza si rivela lecito per particolari motivi, la persona il cui comportamento fa oggetto dell'inchiesta non può essere definita soccombente e non possono quindi esserle addossate le spese procedurali (cfr. DTF 128 II 247 cons. 3-5, 6.1 e 6.2, citata in: DTF 2A.492/2002 del 17 giugno 2003, consid. 6.2 s.);

che, sulla base di questa prassi, il Tribunale federale ha limitato il principio ancorato all'art. 2 Oem-LCart secondo cui è tenuto a pagare gli emolumenti colui che occasiona un procedimento amministrativo, indicando che, se da un esame ai sensi della LCart emerge che sono riservate particolari prescrizioni legali di cui all'art. 3 LCart e che alla fattispecie non può essere applicata la LCart, ad un'impresa indagata non possono essere addossate spese, in quanto l'esito dell'esame se sono dati i presupposti per un'eccezione ai sensi dell'art. 3 LCart può avere un influsso sulla ripartizione delle spese (DTF 2A.492/2002 consid. 6.3);

che nel caso in esame la COMCO ha aperto un'inchiesta secondo l'art. 27 LCart nei confronti di X._______ e di altre imprese di spedizione, tra cui la ricorrente, al fine di stabilire se sussistono accordi che rappresentano limitazioni illecite della concorrenza ai sensi dell'art. 5 LCart;

che un'inchiesta giusta l'art. 27 LCart può essere conclusa con una decisione di accertamento dell'illiceità di una limitazione della concorrenza, con la quale eventualmente possono essere ordinate le misure da adottare in futuro (cfr. art. 30 LCart), oppure tramite conciliazione (art. 29 LCart), e, se la Segreteria o la COMCO ritengono lecita la limitazione della concorrenza indagata oppure non può essere comprovata l'illiceità della stessa, l'inchiesta viene di principio sospesa con decisione (cfr. Roger Zäch, Schweizerisches Kartellrecht, Bern 2008, N. 991 ss.);

che un obbligo a pagare gli emolumenti sussiste soltanto se risultano effettivamente indizi per una limitazione illecita della concorrenza, per cui i partecipanti ad un'inchiesta sono esenti dal pagamento di spese se gli indizi presenti all'inizio dell'inchiesta non trovano conferma e il procedimento è di conseguenza sospeso (cfr. Christoph Tagmann/Beat Zirlick, in: Amstutz/Reinert (Hrsg.), Basler Kommentar Kartellgesetz, Basilea 2010, N. 7 ss, in particolare N. 10 e 11 ad art. 53a LCart);

che al fine di accertare la fattispecie giuridicamente rilevante le autorità in materia di concorrenza hanno a disposizione diversi provvedimenti d'istruzione, tra l'altro l'ordine impartito alle imprese indagate o a terzi di fornire informazioni conformemente all'art. 40 LCart;

che il caso di specie differisce da quello trattato dal Tribunale federale nella giurisprudenza summenzionata, nella misura in cui la decisione incidentale con la messa a carico delle spese aveva come oggetto la competenza delle autorità della concorrenza ad aprire un'inchiesta in un determinato campo, mentre la questione giuridicamente rilevante per le spese consisteva nell'esaminare se erano dati i presupposti per l'applicazione della legge sui cartelli sulla base dell'art. 3 LCart, per cui per decidere definitivamente sulla ripartizione dei costi occorreva attendere l'esito dell'esame di tale questione davanti all'autorità di prima istanza;

che in casu la motivazione del ricorso contro la messa a carico delle spese, a differenza del caso menzionato trattato dal Tribunale federale, non verte sulla mancata applicabilità della LCart (in particolare l'art. 3 LCart), bensì sulle ragioni giustificative per l'inosservanza del termine per inoltrare le informazioni richieste;

che quindi, a differenza della decisione del Tribunale federale summenzionata, nel presente caso non si tratta della questione a sapere se la ricorrente può essere ritenuta parte soccombente o vincente al termine della procedura d'inchiesta e neanche se la ricorrente abbia violato il suo obbligo di fornire informazioni, bensì unicamente, come esposto più sotto, di stabilire se la medesima con il suo comportamento ha occasionato l'emanazione della decisione formale in merito all'obbligo di fornire informazioni e con ciò le relative spese di procedura;

che in questo stadio della procedura non è possibile stabilire con certezza se l'inchiesta verrà conclusa con una decisione di accertamento dell'illiceità oppure con una decisione di sospensione dell'inchiesta, per cui all'inizio dell'inchiesta appare ancora incerto se e in che misura ad inchiesta ultimata potranno essere addossate spese procedurali ai partecipanti (cfr. art. 53a cpv. 3 LCart e gli artt. 3 cpv.2 lett. b e c OEm-LCart);

che è vero che un'inchiesta giusta l'art 27 LCart secondo la prassi della COMCO può essere sospesa tramite decisione, mentre non è da attendersi che ogni sospensione di un'inchiesta sia impugnabile indipendentemente della questione a sapere se con essa vengono addossate spese procedurali ai partecipanti coinvolti nell'inchiesta;

che, considerato che la ricorrente non mette tuttavia in discussione il fatto di dover fornire delle informazioni e non contesta neppure l'obbligo di fornire informazioni, il prelevamento delle spese per la stesura di tale decisione non riveste necessariamente il carattere di una decisione incidentale, in quanto le spese consistono unicamente nel dispendio per la stesura di una decisione formale causata dal rifiuto della ricorrente di fornire le informazioni richieste nel periodo antecedente alla decisione;

che l'obbligo di sopportare le spese come pure l'importo delle stesse, vista la situazione procedurale circoscritta, non dipendono dall'esito dell'inchiesta svolta dall'autorità inferiore o da un'eventuale procedura di sanzione per violazione dell'obbligo di fornire informazioni;

che in altre parole non è ravvisabile, se e in che misura l'esito dell'inchiesta principale od un'eventuale procedura di sanzione potrebbe avere ancora degli effetti sulla valutazione delle spese per la stesura della decisione in questione;

che, considerato quanto precede, la cifra impugnata concernente l'addossamento delle spese per la stesura rispettivamente emanazione formale della decisione, in questo senso, non rappresenterebbe un passo nello svolgimento della procedura d'inchiesta o di sanzione;

che l'obbligo di sopportare le spese si fonda sulla fattispecie che ha preceduto l'emanazione formale della decisione concernente l'obbligo di fornire le informazioni richieste, come del resto emerge dai diversi solleciti della Comco alla ricorrente a riempire il formulario ed anche dall'avviso che nel caso in cui il questionario non fosse stato riconsegnato entro il termine impartito sarebbe stata emanata una decisione di richiesta d'informazioni soggetta a spese;

che quindi si tratta di una fattispecie che si è conclusa dal punto di vista temporale e che si rivela pronta per essere decisa in modo definitivo;

che la questione a sapere se la ricorrente con il suo comportamento (il non aver compilato il formulario) può essere obbligata a sopportare spese procedurali sarebbe quindi suscettibile di essere trattata separatamente, indipendentemente e definitivamente;

che le allegazioni suesposte tendono piuttosto a lasciar concludere che la messa a carico dei costi di procedura per la stesura della decisione impugnata sia da intendere come una decisione finale, poiché fondata su una fattispecie che si presenta conclusa e pronta per essere decisa indipendentemente da eventuali decisioni posteriori su un'eventuale violazione dell'obbligo di fornire informazioni o su un'eventuale limitazione illecita della concorrenza;

che almeno per quanto attiene all'obbligo di fornire informazioni pronunciato nei confronti di terzi risulta più chiaro che i destinatari di una tale decisione, venendo loro a mancare il ruolo di parte nella procedura d'inchiesta vera e propria, non si troverebbero nella fase di decisione incidentale di un procedimento, e che quindi l'obbligo di fornire informazioni potrebbe essere emanato solo tramite decisione finale, ciò che dovrebbe valere a fortiori anche per le spese di redazione di tale decisione;

che d'altra parte, in dottrina e giurisprudenza è sostenuta l'opinione che la decisione avente come oggetto tra l'altro l'obbligo di informare con la comminatoria di sanzioni, per quanto intesa come decisione incidentale, rappresenta di principio un pregiudizio irreparabile per l'interessato (DTF 2A.492/2002 consid. 4.3 in fine con ulteriori rinvii, 2P.244/2003 consid. 1.3);

che considerato il sussistere di un pregiudizio irreparabile, ammettendo il caso che si tratti di una decisione incidentale, può essere lasciato indeciso se la cifra 3 del dispositivo qui impugnata possa essere intesa come decisione finale o incidentale, in quanto in ogni caso si rivelerebbe giustificato entrare nel merito del ricorso;

che, visto quanto precede, non farebbe neanche senso voler imporre all'autorità inferiore di decidere più tardi sulle spese per la stesura della decisione concernente l'obbligo di fornire informazioni, cioè soltanto nell'ambito della decisione finale dopo la chiusura dell'inchiesta;

che la cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata del 16 giugno 2010 ha per oggetto una prestazione pecuniaria, motivo per cui la cifra 5 del dispositivo riguardante l'effetto sospensivo non tocca la contestata cifra 3 del dispositivo (cfr. art. 55 cpv. 2 PA);

che il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (cfr. artt. 50 e 52 PA), l'anticipo spese è stato versato tempestivamente (cfr. art. 63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (cfr. art. 44 segg. PA);

che il ricorso è quindi ammissibile e occorre entrare nel merito dello stesso;

che come menzionato in precedenza, l'oggetto del ricorso è circoscritto ai costi scaturiti dall'emanazione della decisione incidentale (cfr. cifra 3 del dispositivo), mentre non sono messi in dubbio le ulteriori cifre del dispositivo di tale decisione, in particolare l'obbligo, da parte della ricorrente, di fornire le informazioni richieste attraverso la compilazione del formulario ricevuto dall'autorità inferiore, cosicché le rimanenti cifre del dispositivo non sono impugnate;

che si ribadisce come la ricorrente giustifichi il suo non aver dato seguito alle richieste avanzate dall'autorità inferiore dal fatto che la collaboratrice incaricata fosse inabile al lavoro per malattia e quindi assente;

che secondo l'art. 2 OEm-LCart, il quale recita che chiunque occasiona un procedimento amministrativo o perizie e altre prestazioni di servizio secondo l'articolo è tenuto a pagare gli emolumenti, in casu occorre verificare se la ricorrente ha occasionato la decisione contestata (cfr. anche art. 2 dell'Ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; 172.041.1] in relazione all'art. 1a OEm-LCart);

che l'autorità inferiore, come già menzionato, in data 2 dicembre 2009 ha sollecitato la ricorrente per la seconda volta con la comminatoria dell'emanazione di una decisione soggetta a costi di procedura in caso d'inosservanza del termine (cfr. art. 23 PA);

che in base agli atti la ricorrente non ha richiesto all'autorità inferiore né una proroga del termine impartito né una sua restituzione;

che considerato il fatto che la ricorrente non abbia tenuto fede alle sue promesse fornite telefonicamente in data 22 gennaio 2010, all'autorità inferiore, alfine di poter avanzare con la procedura d'inchiesta, non è rimasta altra alternativa se non quella di emanare nei confronti della ricorrente una decisione formale obbligandola a trasmettere il formulario in questione debitamente compilato;

che la ricorrente, solo al momento dell'inoltro del proprio ricorso, ha prodotto i certificati medici inerenti il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 maggio 2010 della collaboratrice aziendale considerata dalla società medesima la persona competente per fornire le informazioni richieste, la signora S._______;

che può rimanere aperta la questione a sapere se con la trasmissione dei certificati medici al momento dell'inoltro del ricorso i presupposti per la restituzione del termine per l'invio del compilato formulario, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, potrebbero essere dati o meno, considerato come, in casu, dal punto di vista dell'obbligo della messa a carico dei costi di procedura è d'interesse stabilire, in un primo tempo, se la ricorrente con il suo comportamento abbia causato, rispettivamente provocato tale decisione;

che la richiesta di informazioni da parte dell'autorità inferiore non era rivolta alla signora S._______ personalmente, bensì alla ricorrente in qualità di società, alla quale spettava il dovere di trasmettere le informazioni, per la trasmissione delle quali la medesima avrebbe dovuto adeguatamente organizzarsi sostituendo la persona impossibilitata, oppure intraprendere tutti i provvedimenti necessari per poter far fronte ai suoi doveri o almeno, in caso d'impedimento, formulare tempestivamente domanda di proroga del termine stabilito dall'autorità inferiore, in caso contrario alla ricorrente non può che essere riconosciuta una mancata organizzazione societaria, nel senso di una violazione del proprio dovere di diligenza (cfr. per una SA di piccole dimensioni la decisione del Tribunale amministrativo federale B-8115/2008 del 2 febbraio 2010 consid. 5.4.9);

che la prova attestante la non imputabilità dell'impedimento di agire entro il termine, potrebbe portare sì ad una restituzione del termine, non può tuttavia essere d'aiuto nell'annullare l'attribuzione dei costi di procedura se il comportamento che ha fatto scaturire la decisione soggetta a tali costi, sia posteriormente giustificato, vale a dire dopo la nascita dei costi di procedura (cfr. art. 24 PA);

che anche qualora si ritenesse la contestata messa a carico dei costi e l'esibizione dei certificati medici come una richiesta di restituzione del termine secondo l'art. 24 cpv. 1 PA, occorrerebbe concludere che la ricorrente non ha mostrato né l'impedimento subentrato senza sua colpa né in che misura questo le avrebbe impedito di dar seguito ai suoi obblighi non garantendo di rispedire il formulario compilato entro 30 giorni a partire dalla cessazione di tale impedimento e che comunque anche il momento a partire dal quale avrebbe incominciato a decorrere il termine non è assolutamente chiaro, dopo che è stato possibile contattare telefonicamente in data 22 gennaio 2010 il membro del consiglio di amministrazione, la signora I._______, per il tramite della quale, alla ricorrente è stato possibile inoltrare il ricorso;

che anche i presupposti per una restituzione dei termini giusta l'art. 24 cpv. 1 PA non potrebbero pertanto essere considerati osservati;

che di conseguenza sulla base dell'art. 2 OEm-LCart, la ricorrente deve far fronte ai costi di procedura derivanti dall'emanazione della decisione incidentale impugnata;

che l'importo stesso, rispettivamente il calcolo delle spese addossate non è contestato, quindi non si deve entrare oltre nella questione;

che per tutti i succitati motivi, il ricorso va integralmente respinto, mentre la cifra 3 della decisione confermata;

che considerato l'esito della procedura, la ricorrente, soccombendo, deve sopportare le spese procedurali (cfr. art. 63 cpv. 1 PA) fissate a fr. 400.- da compensare con l'anticipo spese di medesimo importo versato in data 16 luglio 2010;

che in qualità di parte soccombente alla ricorrente non può essere assegnata alcuna indennità (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e contrario);

che la COMCO in qualità di autorità federale non ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2);

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso
è respinto e l'obbligo della ricorrente di pagare all'autorità inferiore l'importo di fr. 800.- quali costi di procedura per l'emanazione della decisione incidentale di richiesta di informazioni del 16 giugno 2010 è confermato (cfr. cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata).

2.
Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 400.- versato in data 16 luglio 2010.

3.
Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.


4.
La sentenza è notificata a:

- ricorrente (Atto giudiziario);

- autorità inferiore (n. di rif. 22-0362; Atto giudiziario);

- Dipartimento federale dell'economia DFE (Atto giudiziario).

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

Data di spedizione: 28 febbraio 2011

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